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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16556/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato aveva presentato domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 lamentando l'irragionevole durata del procedimento che, a suo dire, comprendeva sia la fase di cognizione sulla domanda di distrazione delle spese proposta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. sia la successiva fase di ottemperanza necessaria per ottenere il pagamento. Sosteneva di avere agito per un diritto proprio e autonomo, in quanto la richiesta di distrazione gli attribuirebbe la qualità di parte, e richiamava i principi affermati dalle Sezioni Unite sulla ragionevole durata delle fasi cognitiva ed esecutiva dei procedimenti Pinto. Contestava inoltre che la Corte territoriale avesse separato artificialmente le due fasi e non avesse considerato pendente il procedimento esecutivo fino all'effettivo soddisfacimento del credito. I Ministeri si costituivano resistendo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che la domanda di distrazione delle spese ha natura meramente accessoria e incidentale, non introduce una nuova autonoma domanda né trasforma l'avvocato antistatario in parte del giudizio di merito. Perciò il professionista non può invocare la legge Pinto per la durata della fase di cognizione in cui non era parte. Quanto alla fase di ottemperanza, la Corte ha precisato che i principi sulle fasi cognitiva ed esecutiva unitarie, richiamati dal ricorrente, riguardano i giudizi Pinto e non sono applicabili al credito da spese distratte; in ogni caso mancavano allegazioni sull'incapienza del cliente o sull'impossibilità di rivolgersi a lui per il pagamento. È stata quindi confermata la decisione della Corte d'appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile la domanda relativa alla fase di merito e infondata quella relativa alla fase esecutiva, con rigetto del ricorso e condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.

    consente all'avvocato di difendersi personalmente, ma non trasforma il procedimento altrui in un processo proprio ai fini dell'equa riparazione.

  • art. 93 c.p.c.

    domanda di distrazione delle spese

    l'istanza di distrazione è qualificata come domanda accessoria e incidentale, non come autonoma domanda giudiziale; non attribuisce al difensore la veste di parte nel giudizio di merito.

  • artt. 93-100 c.p.c.

    Violazione e falsa applicazione degli artt. 93 – 100 e 112 cod. proc. civ.

    richiamati nel motivo, ma la Corte esclude che siano stati violati perché la domanda di distrazione resta accessoria e l'omessa pronuncia sul punto segue regole diverse da quelle della domanda principale.

  • art. 112 c.p.c.

    omesso esame del thema decidendum ed omessa decisione sulla domanda proposta

    richiamato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia, ma non determina accoglimento perché la Corte ritiene corretta la qualificazione della domanda di distrazione.

  • art. 1-bis L. n. 89/2001

    violazione artt. 1 bis e 3, comma 1, Legge n. 89/2001

    norma evocata per l'equa riparazione, applicabile solo al processo di cui il soggetto sia parte.

  • art. 3, comma 1, L. n. 89/2001

    violazione artt. 1 bis e 3, comma 1, Legge n. 89/2001

    richiama il presupposto soggettivo del diritto all'indennizzo per irragionevole durata del processo.

  • art. 6, par. 1 CEDU

    violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU

    il diritto al processo in tempi ragionevoli tutela il processo 'proprio' del soggetto che sia parte, non un procedimento altrui al quale egli sia interessato in via indiretta o accessoria.

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001

    esclude il contributo unificato nel giudizio di equa riparazione; perciò non opera l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    inapplicabile l'art. 13, 1° co. 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115

    non si applica al giudizio di equa riparazione, poiché questo è esente da contributo unificato.

Massime di principio

  • L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ha natura meramente accessoria e incidentale: non introduce un autonomo procedimento né conferisce al difensore antistatario la qualità di parte del giudizio principale.
  • Ai fini dell'equa riparazione ex L. n. 89/2001, il diritto alla ragionevole durata spetta a chi sia parte del processo presupposto; non è sufficiente un interesse indiretto o accessorio al suo esito.
  • Il diritto del difensore al pagamento delle spese distratte non consente di cumulare, ai fini Pinto, la fase di cognizione del giudizio in cui non era parte con la successiva fase esecutiva da lui promossa.
  • I principi sull'unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva elaborati per il credito indennitario Pinto non si estendono automaticamente ai crediti professionali da spese di lite distratte.
  • Se il creditore distrattario può comunque agire verso il proprio cliente, la domanda di equa riparazione per il ritardo nel soddisfacimento del credito richiede specifiche allegazioni sull'incapienza del cliente o sull'impossibilità di ottenerne il pagamento diretto.
  • Il mero mancato pagamento del credito non basta, da solo, a dimostrare che il procedimento esecutivo sia ancora pendente o che vi sia stata violazione del termine ragionevole di durata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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