Cassazione Penale, Sentenza n. 12023/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o modifica, in senso meno gravoso, delle misure cautelari non custodiali (artt. 282 e 283 c.p.p.) applicate in sostituzione della custodia cautelare in carcere per fatti relativi all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 274 c.p.p., sostenendo che il Tribunale si era limitato a richiamare il provvedimento del Riesame senza valutare le sopravvenienze (fase processuale avanzata, comportamento rispettoso delle prescrizioni, condotta processuale esemplare) e senza valutare adeguatamente la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3, c.p.p., per non avere considerato la giurisprudenza sulla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e per non aver valutato il cd. "tempo silente", nonché per non avere adeguatamente preso in considerazione la situazione economica e familiare del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: il Tribunale ha fornito congrue e non illogiche motivazioni, valorizzando la mancata attualità dell'offerta di lavoro (valida solo fino al 30/08/2025) e la persistenza delle esigenze cautelari connesse alla provvisoria imputazione e al contesto di appartenenza al sodalizio mafioso; ha dunque legittimamente respinto la richiesta di estesa libertà di circolazione nel territorio di operatività del clan. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancato confronto con le argomentazioni decisorie dell'ordinanza impugnata, in conformità alla giurisprudenza che richiede censure specifiche di norme ovvero la manifestissima illogicità della motivazione. Per tali ragioni il ricorso è stato integralmente rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'impugnazione delle ordinanze del giudice, in base alla quale è stato proposto l'appello al Tribunale e il successivo ricorso per cassazione.
Riferiti alle misure cautelari non custodiali applicate in sostituzione della custodia cautelare in carcere; il dibattito riguarda la revoca o la modifica delle modalità esecutive di tali misure.
Fatto di reato contestato (associazione di tipo mafioso); la gravità e il legame con il sodalizio sono stati ritenuti elementi rilevanti ai fini della persistenza delle esigenze cautelari.
Norma relativa alla motivazione degli atti processuali; invocata dal ricorrente per censurare la presunta carenza motivazionale del Tribunale, ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata.
Richiamato dal ricorrente in relazione al regime delle misure cautelari e alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto la censura generica e non specificamente confrontata con la motivazione impugnata.
Norma richiamata per i limiti di impugnazione temporale; il ricorso era formulato entro i limiti richiesti dall'articolo richiamato.
Norma che disciplina il riesame; la decisione del Tribunale del riesame è stata richiamata nella motivazione come elemento di valutazione sulla persistenza del pericolo di reiterazione.
Norma che regola le spese processuali in caso di rigetto del ricorso: è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni)
Richiama il principio dell'obbligo per il giudice della cautela di valutare globalmente, anche alla luce di fatti sopravvenuti, la persistenza delle esigenze cautelari.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Belloa Telleria)
Principio secondo il quale il ricorso per cassazione che proponga censure di fatto o una diversa valutazione delle prove è ammissibile solo se denunzia la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti)
Richiama il criterio che limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione nelle materie di misure cautelari personali a doglianze che evidenzino violazioni normative o manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- Il giudice della cautela deve valutare globalmente la persistenza delle esigenze cautelari, tenendo conto anche di fatti sopravvenuti; il richiamo a precedenti decisioni è ammissibile se accompagnato da adeguata motivazione.
- La mancata attualità di circostanze favorevoli (es. offerta di lavoro scaduta) può giustificare la conferma o il mantenimento di misure più restrittive.
- In cassazione le censure generiche o che reclamano una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili: il ricorrente deve indicare violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione per ottenere ostruzione della decisione impugnata.
- L'appartenenza o il collegamento a contesti associativi mafiosi resta un elemento rilevante e decisivo nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, anche se il trattamento cautelare è stato attenuato.
- Per ottenere una modifica delle modalità esecutive delle misure cautelari occorre fornire elementi concreti e attuali che incidano sulla valutazione del pericolo di reiterazione o sulle esigenze cautelari, non semplici affermazioni di buona condotta.
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