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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02018/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore chirografario nei confronti di un debitore fideiussore e della acquirente della nuda proprietà di alcuni immobili. Il creditore sosteneva che le compravendite, nelle quali parte del corrispettivo era costituito dall'accollo di rate di mutuo gravanti sugli immobili, fossero pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale. Un secondo creditore era intervenuto chiedendo l'inefficacia degli atti anche nei propri confronti. Il tribunale aveva accolto le domande e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la presenza di ipoteche pregresse non escludesse di per sé l'eventus damni per il creditore chirografario, anche perché le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive. Nel ricorso per cassazione il debitore deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale non aveva considerato prove idonee a escludere la volontà distrattiva e a dimostrare l'estinzione della procedura esecutiva su uno dei beni, circostanza che avrebbe fatto venir meno il presupposto dell'eventus damni; con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 92, comma 2, e 112 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese, assumendo che la riforma della decisione sul merito avrebbe dovuto travolgere anche il capo sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la rinuncia all'esecuzione da parte del creditore ipotecario non equivale a quietanza né determina estinzione del credito o della garanzia ipotecaria: il debitore aveva soltanto cambiato creditore, senza estinguere il debito, sicché permanevano i presupposti dell'azione revocatoria. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che le censure non rispettavano i rigorosi presupposti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per contestare l'utilizzazione o la valutazione delle prove. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo apodittico e privo di una compiuta critica della motivazione della sentenza impugnata, cioè come mero "non motivo" ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria è ammissibile quando l'atto dispositivo pregiudica la garanzia patrimoniale del creditore; la rinuncia all'esecuzione non equivale a pagamento o quietanza e non esclude, da sola, l'eventus damni se il debito e la garanzia restano in essere.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la decisione impugnata e non può limitarsi a una critica apodittica o estranea alla ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    È inammissibile la censura che miri soltanto a sostituire alla valutazione del giudice una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La censura sulle spese non può essere accolta se non è validamente investita la decisione di merito da cui dipende il relativo capo accessorio.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere l'esposizione delle ragioni per le quali la decisione è erronea; una critica apodittica e non correlata alla motivazione integra un "non motivo" e comporta inammissibilità.

  • art. 380bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale in presenza dei relativi presupposti procedurali.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio per il creditore va valutato in termini di sacrificio o riduzione della garanzia patrimoniale; la presenza di ipoteche pregresse non esclude automaticamente l'eventus damni, specie quando le vicende del credito garantito possono mutare nel tempo.
  • La rinuncia del creditore all'esecuzione forzata non equivale, di per sé, a pagamento del debito né a liberazione della garanzia: per escludere il pregiudizio revocatorio occorre un'effettiva estinzione dell'obbligazione o della garanzia.
  • In cassazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere denunciata solo nei ristretti casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti o abbia violato regole legali di valutazione; non è consentito trasformare la doglianza in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una critica apodittica o generica, priva di specifica indicazione dell'errore denunciato.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza e il relativo capo non può essere utilmente contestato con un motivo che dipende solo dalla riforma del merito, se tale riforma non viene ottenuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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