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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34355/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011 per violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure; tre motivi principali: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato (mancata valutazione della conoscenza da parte del ricorrente dello status di pregiudicato degli associati, con allegazione di certificati dei carichi pendenti); (2) errata applicazione della recidiva, atteso che precedenti condanne sarebbero state estinte in seguito al buon esito dell'affidamento in prova al servizio sociale; (3) errato bilanciamento fra recidiva e circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: ha confermato che il reato di cui all'art. 75 D.Lgs. 159/2011 richiede l'abitualità della frequentazione e la conoscenza, anche desumibile da circostanze fattuali, dello status di pregiudicato degli altri; ha ritenuto sufficienti gli elementi probatori (più incontri con sei soggetti pregiudicati, incontri ripetuti con il Rinaldi, stessa area socio-ambientale e luogo di ritrovo) per affermare l'abitualità e la conoscenza. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati preclusi ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché la questione della recidiva non era stata dedotta in appello e dunque non poteva essere sollevata in sede di legittimità; di conseguenza la valutazione del bilanciamento con le attenuanti risultava non sindacabile. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 75 D.Lgs. 159/2011

    art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011

    Norma che punisce la violazione della prescrizione contenuta nell'art. 8, comma 4, imponendo al sottoposto a misura di prevenzione di non associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure. La Corte interpreta la fattispecie come richiedente un requisito di "abitualità" e la possibilità di desumere la conoscenza dello status di pregiudicato dal contesto socio-ambientale e da elementi fattuali, non limitandosi ai certificati formali

  • art. 8, comma 4, D.Lgs. 159/2011

    art. 8, comma 4, D.Lgs. 159/2011

    Previsione della prescrizione di comportamento per la misura di prevenzione (sorveglianza speciale) che vieta l'associazione abituale con pregiudicati; usata come norma richiamata per la fattispecie di cui all'art. 75

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, c.p.p.

    Preclusione in Cassazione dei motivi non proposti in appello: la Corte non può esaminare questioni di fatto o valutazioni non dedotte in grado di appello, pertanto la questione della recidiva non sollevata in appello è inammissibile in sede di legittimità

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Disciplina del giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche: la presenza della recidiva può rendere equivalenti le attenuanti, influenzando il trattamento sanzionatorio; nella fattispecie la valutazione risultava connessa alla questione della recidiva, non esaminabile in Cassazione perché non dedotta in appello

Massime di principio

  • Il reato di violazione della prescrizione di cui all'art. 75 D.Lgs. 159/2011 richiede l'abitualità della frequentazione: può essere provato tanto da plurimi e ripetuti contatti quanto da un singolo episodio se il contesto dimostra non occasionalità
  • La conoscenza dello status di "pregiudicato" degli associati può essere desunta da elementi fattuali e dal contesto socio-ambientale (luogo abituale di ritrovo, mole del curriculum criminale di un terzo, ripetizione degli incontri), e non obbligatoriamente dai certificati penali formali
  • Questioni relative a fatti importanti (es. sussistenza della recidiva) devono essere sollevate e dedotte in appello, altrimenti sono precluse in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Il buon esito di misure alternative (es. affidamento in prova) e l'eventuale estinzione delle pene sono rilevanti per il trattamento della recidiva ma devono essere tempestivamente invocate e documentate nei gradi di merito per essere considerate in sede di legittimità
  • Quando si contesta la motivazione di fatto della sentenza penale, è necessario che il motivo sia sufficientemente specifico e dedotto nel grado precedente per consentire alla Corte di Cassazione di sindacare eventuali errori
  • In sede preventiva difensiva, raccogliere e proporre in appello tutte le prove documentali (certificati, documentazione sull'esito delle misure alternative) è cruciale per evitare la preclusione di questioni decisionali rilevanti in Cassazione

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