Cassazione Penale, Sentenza n. 34355/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011 per violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure; tre motivi principali: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato (mancata valutazione della conoscenza da parte del ricorrente dello status di pregiudicato degli associati, con allegazione di certificati dei carichi pendenti); (2) errata applicazione della recidiva, atteso che precedenti condanne sarebbero state estinte in seguito al buon esito dell'affidamento in prova al servizio sociale; (3) errato bilanciamento fra recidiva e circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: ha confermato che il reato di cui all'art. 75 D.Lgs. 159/2011 richiede l'abitualità della frequentazione e la conoscenza, anche desumibile da circostanze fattuali, dello status di pregiudicato degli altri; ha ritenuto sufficienti gli elementi probatori (più incontri con sei soggetti pregiudicati, incontri ripetuti con il Rinaldi, stessa area socio-ambientale e luogo di ritrovo) per affermare l'abitualità e la conoscenza. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati preclusi ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché la questione della recidiva non era stata dedotta in appello e dunque non poteva essere sollevata in sede di legittimità; di conseguenza la valutazione del bilanciamento con le attenuanti risultava non sindacabile. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011
Norma che punisce la violazione della prescrizione contenuta nell'art. 8, comma 4, imponendo al sottoposto a misura di prevenzione di non associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure. La Corte interpreta la fattispecie come richiedente un requisito di "abitualità" e la possibilità di desumere la conoscenza dello status di pregiudicato dal contesto socio-ambientale e da elementi fattuali, non limitandosi ai certificati formali
art. 8, comma 4, D.Lgs. 159/2011
art. 8, comma 4, D.Lgs. 159/2011
Previsione della prescrizione di comportamento per la misura di prevenzione (sorveglianza speciale) che vieta l'associazione abituale con pregiudicati; usata come norma richiamata per la fattispecie di cui all'art. 75
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Preclusione in Cassazione dei motivi non proposti in appello: la Corte non può esaminare questioni di fatto o valutazioni non dedotte in grado di appello, pertanto la questione della recidiva non sollevata in appello è inammissibile in sede di legittimità
Disciplina del giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche: la presenza della recidiva può rendere equivalenti le attenuanti, influenzando il trattamento sanzionatorio; nella fattispecie la valutazione risultava connessa alla questione della recidiva, non esaminabile in Cassazione perché non dedotta in appello
Massime di principio
- Il reato di violazione della prescrizione di cui all'art. 75 D.Lgs. 159/2011 richiede l'abitualità della frequentazione: può essere provato tanto da plurimi e ripetuti contatti quanto da un singolo episodio se il contesto dimostra non occasionalità
- La conoscenza dello status di "pregiudicato" degli associati può essere desunta da elementi fattuali e dal contesto socio-ambientale (luogo abituale di ritrovo, mole del curriculum criminale di un terzo, ripetizione degli incontri), e non obbligatoriamente dai certificati penali formali
- Questioni relative a fatti importanti (es. sussistenza della recidiva) devono essere sollevate e dedotte in appello, altrimenti sono precluse in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Il buon esito di misure alternative (es. affidamento in prova) e l'eventuale estinzione delle pene sono rilevanti per il trattamento della recidiva ma devono essere tempestivamente invocate e documentate nei gradi di merito per essere considerate in sede di legittimità
- Quando si contesta la motivazione di fatto della sentenza penale, è necessario che il motivo sia sufficientemente specifico e dedotto nel grado precedente per consentire alla Corte di Cassazione di sindacare eventuali errori
- In sede preventiva difensiva, raccogliere e proporre in appello tutte le prove documentali (certificati, documentazione sull'esito delle misure alternative) è cruciale per evitare la preclusione di questioni decisionali rilevanti in Cassazione
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