Cassazione Penale, Sentenza n. 34225/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna, limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, la sentenza di patteggiamento del 31/01/2024 per due motivi: (1) erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 85‑bis d.P.R. 309/90, deducendo che la confisca non poteva essere disposta senza il rispetto delle condizioni previste dall'art. 240‑bis; (2) vizio di motivazione, in quanto la decisione ha motivato in termini generici che la somma era "riconducibile alle condotte" relative agli stupefacenti senza verificare la sussistenza delle condizioni specifiche previste per la confisca "per sproporzione".
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che, dopo la modifica dell'art.85‑bis (DL 15/9/2023, conv. L. 13/11/2023, n.159), la fattispecie di cui all'art.73, comma 5 d.P.R. 309/90 può rientrare tra i delitti presupposto della confisca "per sproporzione" ex art.240‑bis cod. pen., ma solo se sono soddisfatte le condizioni di quest'ultimo (impossibilità di giustificare la provenienza, sproporzione rispetto al reddito, titolarità o disponibilità anche tramite interposta persona). Per il reato di mera detenzione non è invece ammissibile la confisca ai sensi dell'art.240 cod. pen. o dell'art.73, comma 7‑bis DPR 309/90 senza il necessario nesso con un profitto da attività di spaccio. Nel caso concreto la motivazione del GIP non ha compiuto la necessaria valutazione delle condizioni previste dall'art.240‑bis, limitandosi a formule generiche; perciò la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca e ha rinviato al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 240‑bis cod. pen.
confisca "per sproporzione"
Applicabile per la confisca del denaro quando il condannato non giustifichi la provenienza e il valore sia sproporzionato rispetto al reddito; è il regime speciale di riferimento per la confisca in caso di mera detenzione di stupefacenti dopo il rinvio operato dall'art.85‑bis
art. 85‑bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rinvio alle disposizioni sulla confisca: la modifica normativa del 2023 ha incluso l'art.73, comma 5 (detenzione di lieve entità) tra i delitti che possono dar luogo alla confisca "per sproporzione" ex art.240‑bis, ma l'applicazione richiede la verifica delle condizioni di quest'ultimo
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Prevede la fattispecie di detenzione di stupefacenti di lieve entità; può, dopo la modifica normativa, essere collegata ad una confisca ex art.240‑bis solo se sussistono le condizioni previste per la confisca "per sproporzione"
art. 240 cod. pen.
Regime generale di confisca penale che non è idoneo, di per sé, a giustificare l'ablazione del denaro in caso di mera detenzione di stupefacenti in assenza di nesso con profitto illecito
art. 73, comma 7‑bis, d.P.R. 309/90
Norma applicabile all'ipotesi di cessione (spaccio); non è pertinente per il reato di sola detenzione, perché richiede il nesso con attività di cessione
art. 444 e 448 cod. proc. pen.
Riguardano la sentenza di patteggiamento e la possibilità di impugnazione per vizio di motivazione in relazione alle misure accessorie come la confisca; la cassazione è ammissibile per vizio di motivazione sulla confisca
Massime di principio
- La confisca del denaro trovato in possesso di chi è responsabile di sola detenzione di stupefacenti può essere disposta solo se ricorrono le condizioni dell'art.240‑bis (impossibilità di giustificare la provenienza e valore sproporzionato rispetto al reddito); non è sufficiente un'affermazione generica che la somma sia "riconducibile" a condotte in materia di stupefacenti.
- Se la sentenza di primo grado è emessa dopo modifiche legislative che ampliano il novero dei delitti presupposto per la confisca, il nuovo regime si applica; tuttavia il giudice deve motivare specificamente il rispetto dei requisiti sostanziali previsti dalla norma nuova.
- Per la confisca ai fini dell'art.240‑bis il giudice deve valutare e motivare elementi concreti: prova dell'impossibilità di giustificare la provenienza, accertamento della sproporzione rispetto al reddito e, se del caso, l'eventuale titolarità tramite interposte persone.
- Nel patteggiamento le misure accessorie (come la confisca) restano suscettibili di controllo in Cassazione quando siano affette da vizio di motivazione; la motivazione formale e puntuale è quindi essenziale anche in procedimenti concordati.
- Non confondere le norme applicabili alla cessione (spaccio) con quelle alla mera detenzione: l'esistenza di un profitto illecito e il nesso tra denaro e attività di spaccio devono essere dimostrati per utilizzare strumenti di confisca diversi dall'art.240‑bis.
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