Cassazione Penale, Sentenza n. 34228/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale della libertà che, su appello del PM ex art. 310 c.p.p., aveva sostituito il divieto di dimora con la custodia cautelare in carcere per furti aggravati. Sava ha denunciato violazione dell'art. 274 c.p.p., sostenendo che il divieto di dimora sarebbe stato adeguato (anche in considerazione della sua residenza a Imola e dei suoi legami familiari). Supuran ha contestato l'eccessività della misura e ha lamentato l'omessa notifica sia dell'ordinanza del GIP sia del decreto di fissazione dell'udienza, adducendo carenza delle ricerche per la notifica nonostante la nota nazionalità rumena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze attengono al merito e richiederebbero una rivalutazione dei fatti e delle esigenze cautelari, operazione non consentita in sede di legittimità. Il giudice di merito aveva fornito una motivazione congrua e non illogica: gli indagati agivano con un modus operandi itinerante e coordinato (arrivo dalla Romania con mezzi e rimorchi, furti in più province, rientro in Romania per la vendita della refurtiva), con elevato rischio di reiterazione e di fuga; Sava è risultato coinvolto in nove episodi e Supuran in tredici. Quanto all'omessa notifica, la Corte ha rilevato che il motivo era generico, non autosufficiente e non sollevato davanti al Tribunale, quindi inammissibile in Cassazione. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e ciascuno al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende; è stato disposto l'adempimento dell'ufficio di cancelleria ai sensi dell'art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
richiamato nel testo come norma che consente l'appello del PM al Tribunale della libertà
norma che legittima l'impugnazione dal pubblico ministero delle misure cautelari; nel caso ha dato corso all'intervento del PM che ha chiesto la sostituzione della misura
art. 274 cod. proc. pen.
citato come norma invocata dal ricorrente in relazione alla valutazione della misura cautelare
la doglianza contestava un presunto vizio di motivazione/erronea applicazione della norma nella valutazione dell'adeguatezza della misura non custodiale; la Corte ha ritenuto però la questione sostanziale e insindacabile in sede di legittimità
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
ordinato l'adempimento da parte della cancelleria a norma di questa disposizione
norma di natura regolamentare relativa agli adempimenti esecutivi a carico della cancelleria in caso di decisione definitiva
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rivalutare la prova e i fatti: sindacato di legittimità non equivale a sindacato di merito. Le censure che richiedono una riedizione dei fatti sono inammissibili.
- La scelta della misura cautelare (custodia in carcere vs misura non custodiale) dipende dalla valutazione discrezionale del giudice di merito sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, gravità del modus operandi); se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica, resta insindacabile in Cassazione.
- La mera situazione di residenza o vincoli familiari non è per sé decisiva se sussistono concreti indizi di pericolo di fuga o di organizzazione criminosa a matrice transnazionale.
- Le doglianze sulla notifica devono essere specifiche, documentate e sollevate nei termini e davanti agli organi di merito competenti; se genericamente avanzate o non prospettate anteriormente, risultano inammissibili in sede di legittimità.
- In presenza di indagati con collegamenti e condotte itineranti che permettono un agevole rientro all'estero, il rischio di fuga può giustificare misure di massima gravità anche se taluni indagati hanno residenza nel territorio nazionale.
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