Cassazione Penale, Sentenza n. 34227/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Brescia perché, nel merito, provveda sull'applicazione della sospensione nella misura prevista dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omessa applicazione, nella sentenza di definizione ex art. 444 c.p.p., della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186, comma 2, c.d.s. (illecito con guida in stato di alterazione). Il PG ha censurato la sentenza del Tribunale di Brescia perché non ha pronunciato sulla sospensione della patente, pur essendo tale sanzione espressamente prevista dalla norma nella misura da sei mesi ad un anno.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies, codice della strada
La norma prevede espressamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura da sei mesi ad un anno per il fatto contestato; la mancata applicazione di tale sanzione nella sentenza è un vizio correggibile.
La definizione del procedimento con il consenso delle parti non autorizza il giudice ad omettere l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge; tali omissioni possono essere censurate e comportano annullamento limitato e rinvio.
Massime di principio
- In procedure di definizione ex art. 444 c.p.p. il giudice deve comunque applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge: l'accordo tra le parti non consente di escludere sanzioni di carattere obbligatorio.
- Se la norma prevede una sanzione accessoria con un intervallo (es. sospensione patente da 6 mesi a 1 anno), il giudice chiamato a decidere deve pronunciarsi esplicitamente e motivare l'entità della misura entro i limiti stabiliti; l'omissione è vizio che giustifica annullamento e rinvio.
- Il Procuratore Generale può impugnare/ricorrere per omissione dell'applicazione di sanzioni previste dall'ordinamento anche quando il procedimento sia stato definito consensualmente, ottenendo annullamento limitato e rinvio per la decisione sul punto.
- Al momento del rinvio, il giudice di merito dovrà valutare e motivare l'applicazione o l'eventuale esclusione della sanzione accessoria alla luce delle circostanze del caso e delle eventuali cause legittimanti una diversa applicazione, sempre rispettando i limiti normativi.
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