Cassazione Penale, Sentenza n. 34224/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione subita in regime di arresti domiciliari dal 25/11/2019 al 23/12/2019, disposta con ordinanza cautelare del 19/11/2019 dal GIP del Tribunale di Latina per presunta appropriazione indebita di euro 84.508,04 (artt. 81 e 314 c.p.) e denuncia falsa (art. 367 c.p.). In sede di merito il GUP ha assolto l'imputato il 16/02/2021 ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. perche il fatto non sussiste. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto della Corte d'appello deducendo errata applicazione dell'art. 643 c.p.p. e contestando che la Corte abbia ritenuto la presenza di colpa grave a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente valutato, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., la sussistenza di una condotta ostativa rappresentata da colpa grave: omissione della prescritta rendicontazione, mancata segnalazione di ammanchi nonostante controlli settimanali e parziali versamenti, in qualità di agente contabile. Tale condotta, seppur non integrando necessariamente reato accertato in sede penale, è stata considerata oggettivamente idonea a generare la falsa apparenza di illiceita e quindi a escludere l'indennizzo. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione; il giudice valuta autonomamente, ex ante, se la condotta dell'interessato abbia costituito dolo o colpa grave oggettiva che abbia indotto l'autorita a disporre la misura cautelare
Articolo richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza procedurale/giudiziale; il ricorso sosteneva errata applicazione, ma la Corte ha ritenuto le valutazioni della Corte d'appello corrette
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che ha consentito l'assoluzione pronunciata dal GUP perche il fatto non sussiste; l'assoluzione di merito non impedisce che il giudice della riparazione valuti autonomamente la colpa grave dell'interessato
Riferiti nella ordinanza cautelare iniziale come qualificazione giuridica dell'appropriazione contestata; costituiscono le imputazioni che hanno determinato l'adozione della misura
Richiamato come contestazione relativa alla denuncia svolta per far apparire il reato commesso da ignoti; presente nell'ordinanza cautelare originaria
Precedente giurisprudenziale (Sez. 4, Maltese)
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese
Richiama il principio secondo cui il giudice della riparazione svolge un giudizio autonomo e diverso rispetto al processo penale, valutando se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza della configurabilita del reato
Massime di principio
- L'assoluzione nel processo penale non equivale automaticamente al diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta autonomamente se l'interessato abbia concorso, con dolo o colpa grave oggettiva, a creare la falsa apparenza del reato
- La colpa grave ai fini della riparazione e un parametro oggettivo: non coincide con la colpa penale ma si riferisce a omissioni o condotte macroscopicamente negligenti prevedibili secondo il criterio id quod plerumque accidit
- Per figure che ricoprono ruoli di responsabilita contabile (es. agente contabile), l'omessa rendicontazione, la mancata segnalazione di ammanchi e la disorganizzazione dell'ufficio possono integrare colpa grave e quindi ostare all'indennizzo
- Il giudice della riparazione opera una valutazione ex ante e logico-motivata su tutti gli elementi probatori disponibili; puo ritenere sussistente colpa grave anche se il giudice penale ha poi assolto per insufficienza o perche il fatto non sussiste
- La cooperazione del detenuto o l'assenza di necessita cautelare al momento dell'applicazione della misura non escludono automaticamente la sussistenza di colpa grave se la condotta oggettiva dell'interessato e stata idonea a generare l'errore giudiziario
- In pratiche analoghe, il ricorrente deve documentare e dimostrare l'assenza di condotte omissive o negligenti rilevanti per la formazione della rappresentazione dell'illecito; diversamente la richiesta di riparazione puo essere rigettata
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