Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34224/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione subita in regime di arresti domiciliari dal 25/11/2019 al 23/12/2019, disposta con ordinanza cautelare del 19/11/2019 dal GIP del Tribunale di Latina per presunta appropriazione indebita di euro 84.508,04 (artt. 81 e 314 c.p.) e denuncia falsa (art. 367 c.p.). In sede di merito il GUP ha assolto l'imputato il 16/02/2021 ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. perche il fatto non sussiste. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto della Corte d'appello deducendo errata applicazione dell'art. 643 c.p.p. e contestando che la Corte abbia ritenuto la presenza di colpa grave a suo carico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente valutato, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., la sussistenza di una condotta ostativa rappresentata da colpa grave: omissione della prescritta rendicontazione, mancata segnalazione di ammanchi nonostante controlli settimanali e parziali versamenti, in qualità di agente contabile. Tale condotta, seppur non integrando necessariamente reato accertato in sede penale, è stata considerata oggettivamente idonea a generare la falsa apparenza di illiceita e quindi a escludere l'indennizzo. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione; il giudice valuta autonomamente, ex ante, se la condotta dell'interessato abbia costituito dolo o colpa grave oggettiva che abbia indotto l'autorita a disporre la misura cautelare

  • art. 643 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza procedurale/giudiziale; il ricorso sosteneva errata applicazione, ma la Corte ha ritenuto le valutazioni della Corte d'appello corrette

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che ha consentito l'assoluzione pronunciata dal GUP perche il fatto non sussiste; l'assoluzione di merito non impedisce che il giudice della riparazione valuti autonomamente la colpa grave dell'interessato

  • artt. 81 e 314 cod. pen.

    Riferiti nella ordinanza cautelare iniziale come qualificazione giuridica dell'appropriazione contestata; costituiscono le imputazioni che hanno determinato l'adozione della misura

  • art. 367 cod. pen.

    Richiamato come contestazione relativa alla denuncia svolta per far apparire il reato commesso da ignoti; presente nell'ordinanza cautelare originaria

  • Precedente giurisprudenziale (Sez. 4, Maltese)

    Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese

    Richiama il principio secondo cui il giudice della riparazione svolge un giudizio autonomo e diverso rispetto al processo penale, valutando se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza della configurabilita del reato

Massime di principio

  • L'assoluzione nel processo penale non equivale automaticamente al diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta autonomamente se l'interessato abbia concorso, con dolo o colpa grave oggettiva, a creare la falsa apparenza del reato
  • La colpa grave ai fini della riparazione e un parametro oggettivo: non coincide con la colpa penale ma si riferisce a omissioni o condotte macroscopicamente negligenti prevedibili secondo il criterio id quod plerumque accidit
  • Per figure che ricoprono ruoli di responsabilita contabile (es. agente contabile), l'omessa rendicontazione, la mancata segnalazione di ammanchi e la disorganizzazione dell'ufficio possono integrare colpa grave e quindi ostare all'indennizzo
  • Il giudice della riparazione opera una valutazione ex ante e logico-motivata su tutti gli elementi probatori disponibili; puo ritenere sussistente colpa grave anche se il giudice penale ha poi assolto per insufficienza o perche il fatto non sussiste
  • La cooperazione del detenuto o l'assenza di necessita cautelare al momento dell'applicazione della misura non escludono automaticamente la sussistenza di colpa grave se la condotta oggettiva dell'interessato e stata idonea a generare l'errore giudiziario
  • In pratiche analoghe, il ricorrente deve documentare e dimostrare l'assenza di condotte omissive o negligenti rilevanti per la formazione della rappresentazione dell'illecito; diversamente la richiesta di riparazione puo essere rigettata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.