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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34223/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 275, comma 3-bis, e 275-bis cod. proc. pen. L'imputato, difeso, sosteneva di essere un mero trasportatore esecutivo dello stupefacente, operativo su disposizione del capo del gruppo (Tamarisco Domenico), senza rapporti diretti con fornitori e acquirenti; perciò chiedeva che la custodia in carcere fosse sostituita con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ritenendo tale misura adeguata alla luce della precedente positiva sottoposizione agli arresti domiciliari e dell'assenza di violazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle scelte cautelari (controllo formale su motivazione e assenza di illogicità evidenti) e condiviso le valutazioni del Tribunale di Catanzaro: l'accusa di appartenenza all'associazione per delinquere droghe (art. 74 DPR 309/1990) legittima una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della custodia in carcere, non emergendo elementi concreti che dimostrino l'attenuazione di tali esigenze o l'efficacia di misure meno afflittive. La Corte ha ritenuto probante il ruolo operativo del Rovito (trasporto, preparazione, contatti), le captazioni e altri indizi, e ha osservato che la precedente osservanza degli arresti domiciliari non prova l'allontanamento dal contesto criminoso. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma di riferimento per i reati drug-related; la contestazione dell'appartenenza al contesto associativo con reati di droga giustifica la relativa presunzione di esigenze cautelari e la preferenza per la custodia in carcere.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale relativa all'adozione dell'ordinanza del GIP; utilizzato per inquadrare il provvedimento impugnato.

  • art. 275 cod. proc. pen. (e comma 3-bis)

    Disciplina la scelta e l'adeguatezza delle misure cautelari personali; la Corte sottolinea che il controllo di cassazione è limitato a verifiche su motivazione e assenza di illogicità evidenti, e che il richiamo al 3-bis è un invito a valutare concretamente l'impraticabilità di misure meno afflittive sulla base delle esigenze cautelari.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'adozione del braccialetto elettronico con gli arresti domiciliari; la Corte ricorda che si tratta di una modalità esecutiva della misura e non di una misura autonoma, utile a valutare la capacità di autolimitazione ma non sufficiente, di per sé, a dirimere l'adeguatezza della misura quando sussistono concreti indizi di pericolosità e partecipazione associativa.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riguarda il provvedimento sulla misura cautelare e la motivazione; richiamata nell'ambito del vizio di motivazione lamentato dal ricorrente, con la Corte che conferma la sufficienza della motivazione del Tribunale rispetto ai requisiti di legge.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma riguardante gli adempimenti a carico della cancelleria dopo la declaratoria; la Corte dispone l'inoltro della documentazione ai fini previsti.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina nel merito le valutazioni cautelari: verifica solo la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti nella motivazione del giudice di merito.
  • L'imputazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti comporta una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e aumenta la probabilità che venga ritenuta adeguata la custodia in carcere, salvo elementi concreti contrari.
  • La mera conformità agli arresti domiciliari in un breve periodo non è di per sé prova che le esigenze cautelari si siano attenuate o che il soggetto abbia interrotto i rapporti con il contesto criminoso.
  • Il braccialetto elettronico è una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari volta a valutare la capacità di autocontrollo, ma non garantisce automaticamente la sostituzione della custodia in carcere quando persistono gravi indizi e ruolo operativo nell'organizzazione.
  • Per ottenere la misura meno afflittiva occorre fornire elementi specifici e concreti che contrastino la presunzione derivante dall'addebito associativo: dimostrare l'assenza di ruoli direttivi o di reiterazione, la mancanza di rapporti con la rete criminale, cambiamenti di fatto documentabili o misure alternate che effettivamente neutralizzino il pericolo di recidiva.

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