Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17313/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato quella di primo grado: era stata accertata l'illegittimità, per difetto di causale giustificatrice, di una serie di contratti a termine stipulati con una lavoratrice presso l'azienda sanitaria regionale. La corte territoriale aveva escluso la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ritenendola incompatibile con la natura pubblicistica del rapporto, ma aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto al risarcimento del c.d. danno comunitario, liquidato in sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, escludendo che la successiva stabilizzazione potesse valere come misura riparatoria perché avvenuta all'esito di un concorso non collegato all'illecito. L'azienda sanitaria ricorreva per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione le parti depositavano istanza congiunta chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'istanza congiunta delle parti e ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che la disposizione si riferisce all'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non a quella derivante da una sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Il meccanismo sanzionatorio del contributo unificato aggiuntivo è finalizzato a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e si applica all'inammissibilità originaria del gravame, non a quella derivante da sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando le parti depositano un'istanza congiunta che fa venir meno l'interesse alla decisione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sanzione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica se l'inammissibilità dell'impugnazione è conseguenza di un evento sopravvenuto che elimina l'interesse a coltivarla, poiché la norma mira a colpire solo le impugnazioni originariamente inammissibili o pretestuose.
  • Nel giudizio di cassazione, la cessazione dell'interesse alla decisione comporta la definizione del ricorso senza esame dei motivi di merito e consente la compensazione delle spese ove richiesta congiuntamente dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.