Cassazione Civile, Ordinanza n. 17313/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato quella di primo grado: era stata accertata l'illegittimità, per difetto di causale giustificatrice, di una serie di contratti a termine stipulati con una lavoratrice presso l'azienda sanitaria regionale. La corte territoriale aveva escluso la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ritenendola incompatibile con la natura pubblicistica del rapporto, ma aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto al risarcimento del c.d. danno comunitario, liquidato in sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, escludendo che la successiva stabilizzazione potesse valere come misura riparatoria perché avvenuta all'esito di un concorso non collegato all'illecito. L'azienda sanitaria ricorreva per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione le parti depositavano istanza congiunta chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'istanza congiunta delle parti e ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che la disposizione si riferisce all'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non a quella derivante da una sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Il meccanismo sanzionatorio del contributo unificato aggiuntivo è finalizzato a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e si applica all'inammissibilità originaria del gravame, non a quella derivante da sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando le parti depositano un'istanza congiunta che fa venir meno l'interesse alla decisione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sanzione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica se l'inammissibilità dell'impugnazione è conseguenza di un evento sopravvenuto che elimina l'interesse a coltivarla, poiché la norma mira a colpire solo le impugnazioni originariamente inammissibili o pretestuose.
- Nel giudizio di cassazione, la cessazione dell'interesse alla decisione comporta la definizione del ricorso senza esame dei motivi di merito e consente la compensazione delle spese ove richiesta congiuntamente dalle parti.
Come è indicizzato
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