Cassazione Penale, Sentenza n. 08664/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza sorto in relazione alla decisione di ammissione dei crediti formulata nell'ambito della procedura di amministrazione giudiziaria dei beni confiscati. Il G.I.P. aveva respinto la domanda di ammissione del credito di Rosamaria Russo e poi aveva declinato la propria competenza, trasmettendo gli atti al Tribunale quale giudice del riesame; il Tribunale del riesame a sua volta aveva negato la competenza ritenendola spettante al G.I.P. che aveva disposto la confisca. Si doveva decidere quale autorità fosse competente a conoscere dell'opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 in caso di sequestro e confisca penale.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'ammissibilità del conflitto e ha risolto affermando la competenza del giudice che ha disposto la confisca dei beni nell'ambito della cui amministrazione è stato emesso il provvedimento impugnato. In sostanza la Corte ha stabilito che, anche nel caso di sequestro e confisca penale, l'opposizione prevista dall'art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 deve essere decisa dal giudice che ha emesso il provvedimento di confisca (G.I.P. o Tribunale in funzione di giudice dell'udienza preliminare, a seconda del rito seguito), salvo le eccezioni previste dalla normativa quando il provvedimento sia adottato da organo collegiale.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 58 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma richiamata per la disciplina dell'opposizione contro decisioni sulla verifica dei crediti; il Collegio la utilizza per confrontare la disciplina prevista per le misure di prevenzione con quella applicabile ai sequestri penali e per ritenere necessaria l'individuazione del giudice competente secondo i parametri della normativa sulla prevenzione
art. 28, comma 1, cod. proc. pen.
art. 28, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sul conflitto di attribuzione tra giudici richiamata quale base procedurale per la decisione sulla competenza
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Previsione relativa al sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiamata per contestualizzare il tipo di provvedimento cautelare adottato nel procedimento penale
art. 322-ter cod. proc. pen.
Norma richiamata nell'ambito delle disposizioni sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamata autonomamente insieme ad altre norme che disciplinano strumenti ablativi e procedurali collegati al sequestro e alla confisca
art. 104-bis, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 104-bis, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Interpretata nel senso che, quando il sequestro penale riguarda beni già sottoposti ad amministrazione giudiziaria, i compiti del giudice delegato spettano al giudice che ha emesso il decreto di sequestro o, se il provvedimento è collegiale, al giudice delegato nominato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 159/2011
art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen.
art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzato per assimilare, nei casi previsti, le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 ai sequestri e confische penali, giustificando l'applicazione dell'art. 59 nel contesto penale
art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma centrale: disciplina l'opposizione avverso le decisioni di ammissione al passivo nella procedura di prevenzione; la Corte la interpreta come modello da seguire per i sequestri penali, attribuendo la cognizione dell'opposizione al giudice che ha emesso la misura ablativa (trasposto nel contesto della confisca penale)
Citato come riferimento alle particolari ipotesi in cui si applicano disposizioni speciali sul sequestro e confisca
art. 51, comma 3-bis, c.p.
Richiamato per identificare i delitti ai quali possono applicarsi specifiche misure di sequestro e confisca richiamate dall'art. 104-bis
art. 57, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 57, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato per osservare la collocazione temporale dell'udienza di verifica dei crediti e per spiegare perché la verifica dei crediti, sebbene successiva alla confisca, rimane funzionalmente collegata alla decisione di confisca
art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ricorda il divieto che impedisce al giudice che ha esercitato funzioni di GIP di emettere il decreto penale di condanna o tenere l'udienza preliminare, assicurando diversità tra fasi e ruoli decisionali e contribuendo a motivare la soluzione proposta
Massime di principio
- Quando la verifica dei crediti concerne beni sequestrati e successivamente confiscati in sede penale, l'opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 deve essere decisa dal giudice che ha disposto la confisca (G.I.P. o Tribunale, a seconda del rito), salvo prevedibili eccezioni per i casi di giudice collegiale.
- La norma sulla prevenzione (art. 59 d.lgs. 159/2011) può essere estesa per analogia ai sequestri e confische penali in forza dell'art. 104-bis disp. att., per garantire coerenza tra attribuzione della competenza e coinvolgimento nel procedimento che ha disposto la misura ablativa.
- Occorre evitare che l'organo che ha formulato l'esclusione del credito sia lo stesso che decide l'opposizione, ma la soluzione non richiede necessariamente che il giudice sia collegiale; è sufficiente che la cognizione sia attribuita a un giudice diverso o in posizione istituzionalmente autonoma rispetto a chi ha adottato la decisione impugnata.
- Nei casi in cui il sequestro sia stato adottato da un organo collegiale e sia nominato un giudice delegato, è possibile che il medesimo magistrato partecipi sia alla fase istruttoria (ammissione dei crediti) sia, in alcuni casi, alla valutazione dell'opposizione nello stesso collegio: ciò non è automaticamente incompatibile con i principi di terzietà e corretto contraddittorio.
- In presenza di conflitto di competenza tra G.I.P. e Tribunale del riesame, la soluzione deve essere ricercata valorizzando il nesso funzionale tra l'opposizione sui crediti e la decisione di confisca, attribuendo la cognizione al giudice che ha conoscenza più completa della vicenda sostanziale al momento della confisca.
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