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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30776/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società aveva incaricato un'altra società di curare la partecipazione a una fiera internazionale in Cina, con acquisto dello spazio espositivo, inserzione pubblicitaria nel catalogo e ricerca di potenziali clienti con interprete. L'incaricata agì in giudizio per ottenere il compenso pattuito non pagato. La convenuta resistette sostenendo di non avere partecipato alla fiera, contestando la documentazione prodotta, deducendo la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e, in subordine, negando che l'attività svolta fosse retribuibile. Il Tribunale accolse la domanda, ritenendo provato il rapporto e tardive le difese riconvenzionali/di inadempimento, perché la convenuta si era costituita oltre i termini. La Corte d'appello dichiarò inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e ritenne irrilevante la querela di falso proposta in secondo grado, giudicando generico il disconoscimento documentale. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 112, 221 e 355 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe dovuto sospendere il giudizio in presenza della querela di falso; 2) violazione degli artt. 115, 116, 214 e 216 c.p.c. e omesso esame, perché il disconoscimento della documentazione non sarebbe stato generico; 3) violazione degli artt. 112, 153, 166, 167 e 168-bis c.p.c. e omesso esame, sostenendo di essersi costituita tempestivamente o comunque di essere incorsa in errore scusabile; 4) violazione di norme processuali e sostanziali sull'adempimento e sull'eccezione di inadempimento, lamentando che il creditore non avesse eseguito correttamente le prestazioni e che l'eccezione fosse tempestiva e ammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ricordando che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione solo per vizi propri di natura processuale e non per contestare la prognosi di infondatezza del gravame o per imporre la sospensione per la querela di falso. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il disconoscimento di una scrittura privata deve essere specifico e determinato, e che nel caso concreto la censura non scalfiva la ratio decidendi secondo cui la convenuta aveva sostanzialmente ammesso la conclusione del contratto. Ha respinto il terzo motivo, affermando che ai fini della tempestività della costituzione del convenuto rileva l'udienza indicata nell'atto di citazione e non quella eventualmente differita d'ufficio; pertanto la costituzione effettuata prima della nuova udienza ma oltre il termine rispetto alla data originaria era tardiva. Ha respinto anche il quarto motivo, che riproponeva contestazioni già superate dalle argomentazioni sul secondo e terzo motivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    inammissibile la produzione della documentazione allegata alla memoria della ricorrente al di fuori delle ipotesi tassativamente previste

    in cassazione non sono ammesse produzioni documentali fuori dei casi consentiti dalla norma.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione

    il ricorso per cassazione contro l'ordinanza ex art. 348-ter è ammesso solo per vizi propri processuali.

  • art. 348-bis c.p.c.

    ordinanza emessa ai sensi dell'art. 348 bis, cod. proc. civ.

    l'appello può essere dichiarato inammissibile quando il giudice ritenga che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione

    la censura in cassazione è limitata ai vizi propri dell'ordinanza e non alla valutazione prognostica sul merito dell'appello.

  • art. 112 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    il vizio di ultra/extra-petizione o omissione di pronuncia è stato escluso nei motivi esaminati.

  • art. 221 c.p.c.

    querela di falso rilevante e influente sul giudizio

    la mera proposizione della querela non imponeva, nel caso concreto, la sospensione del giudizio di appello.

  • art. 355 c.p.c.

    sospendere il giudizio in attesa dell'accertamento sul dedotto falso

    la sospensione non è dovuta quando la querela è ritenuta generica e non idonea a incidere sul giudizio prognostico.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione degli artt. 115, 116, 214 e 216 cod. proc. civ.

    la valutazione del giudice sulla genericità del disconoscimento è giudizio di fatto e non è sindacabile come violazione del principio di disponibilità della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    violazione degli artt. 115, 116, 214 e 216 cod. proc. civ.

    la ricorrente non ha dimostrato una vera violazione delle regole di valutazione della prova.

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento di una scrittura privata ... deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza

    il disconoscimento della scrittura privata non richiede formule sacramentali ma deve indicare specificamente i documenti e la parte contestata.

  • art. 216 c.p.c.

    violazione degli artt. 115, 116, 214 e 216 cod. proc. civ.

    la querela/disconoscimento non può essere generica e la sua valutazione spetta al giudice di merito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    vizio processuale dedotto in relazione a presunte nullità della decisione o del procedimento.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto controverso e decisivo

    il vizio è configurabile solo per omissione di esame di un fatto storico decisivo, non per la mera critica della valutazione delle prove.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    error scusabile e pertanto andava considerata tempestiva la costituzione e il Tribunale e la Corte d'Appello avrebbero dovuto rimetter[la] in termine

    nel caso concreto non è stata riconosciuta alcuna rimessione in termini, perché la tardività era oggettiva.

  • art. 166 c.p.c.

    ai fini dell'osservanza di detto termine ... deve aversi riguardo (in via esclusiva) all'udienza indicata nell'atto di citazione

    il termine di costituzione del convenuto si calcola sulla prima udienza indicata in citazione.

  • art. 167 c.p.c.

    l'eccezione d'inadempimento era tempestiva e ammissibile

    le difese riconvenzionali ed eccezioni richiedono tempestiva costituzione del convenuto.

  • art. 168-bis, comma 4, c.p.c.

    la comparizione si tenne d'ufficio in epoca successiva

    l'eventuale rinvio d'ufficio della prima udienza non incide sul computo del termine per la costituzione del convenuto.

  • art. 2697 c.c.

    combinato disposto degli artt. 167, comma terzo, e 269 cod. proc. civ.

    la parte che intende far valere fatti impeditivi o estintivi deve rispettare gli oneri di tempestiva allegazione e prova.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta responsabilità per inadempimento del contratto.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

  • art. 1460 c.c.

    richiamato a sostegno dell'eccezione di inadempimento, respinta per tardività e difetto di fondamento.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. è ammissibile solo per vizi propri dell'ordinanza, di natura processuale; non consente di rimettere in discussione la prognosi di non fondatezza dell'appello né di veicolare censure che attengano al merito della controversia.
  • Il disconoscimento di una scrittura privata deve essere specifico e determinato: non sono necessarie formule sacramentali, ma occorre indicare con precisione i documenti contestati e la parte della sottoscrizione o del contenuto che si assume non autentica; la relativa valutazione è rimessa al giudice di merito.
  • Ai fini della tempestività della costituzione del convenuto rileva esclusivamente l'udienza indicata nell'atto di citazione; l'eventuale differimento d'ufficio della prima udienza non sposta il termine di costituzione, sicché la costituzione oltre il termine originario resta tardiva.
  • Le eccezioni e le difese riconvenzionali che presuppongono una tempestiva costituzione del convenuto sono inammissibili se proposte oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.; la tardività non è superata da un generico richiamo all'errore scusabile.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la diversa lettura delle risultanze istruttorie o la contestazione della valutazione di merito compiuta dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProveInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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