Cassazione Penale, Ordinanza n. 01592/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in relazione a una condanna per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità, aveva negato il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il ricorso censurava il diniego della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la norma richiede cumulativamente sia la particolare tenuità dell'offesa sia la non abitualità del comportamento; inoltre ha richiamato il principio secondo cui il comportamento è abituale quando l'autore abbia commesso almeno due illeciti ulteriori oltre quello per cui si procede. Poiché la Corte territoriale aveva escluso la non abitualità in ragione di una situazione abituale, il diniego è stato ritenuto corretto.
Norme richiamate
La causa di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il diniego è legittimo quando risulti il carattere abituale della condotta.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti è il reato in relazione al quale era stata chiesta l'applicazione della particolare tenuità del fatto.
I parametri per valutare la particolare tenuità dell'offesa comprendono modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione, nonché la gravità del danno o del pericolo e l'intensità del dolo o il grado della colpa.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone cumulativamente due condizioni: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento.
- Il requisito della particolare tenuità va apprezzato attraverso gli indici dell'art. 133 c.p., con valutazione concreta delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il comportamento è abituale quando l'autore abbia commesso almeno due ulteriori illeciti oltre quello oggetto del procedimento, anche se uno o più siano successivi al fatto contestato.
- Quando il giudice di merito esclude la non abitualità sulla base di dati fattuali coerenti, il ricorso che si limiti a contestare tale apprezzamento senza confutarne la base logica può essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.
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