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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12624/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il proprietario di un fondo agricolo aveva convenuto in giudizio la Provincia, deducendo che la mancata realizzazione di cunette, la cattiva o nulla manutenzione dei canali e la diversa quota altimetrica della strada provinciale rispetto ai terreni avevano favorito, in occasione di eccezionali piogge del 2002, l’allagamento e la perdita della produzione agricola. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. limitatamente alla fascia di terreno attigua alla strada. In appello il danneggiato aveva contestato la quantificazione del danno, sostenendo che la lesione dovesse comprendere l’intera azienda agricola; la compagnia assicuratrice aveva invece chiesto il rigetto integrale o, in subordine, la rideterminazione del quantum. La Corte d’appello ha però escluso del tutto la responsabilità della Provincia, ritenendo non provata la riconducibilità causale del danno alla cosa in custodia e attribuendo rilievo decisivo alla mancanza di prova del nesso causale tra strada e pregiudizio, nonché alle risultanze peritali e alla eccezionalità delle piogge. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del principio devolutivo e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte territoriale avrebbe deciso su una questione, quella del nesso causale tra cosa custodita e danno, asseritamente non devoluta in appello; 2) violazione dell’art. 2051 c.c. e vizi processuali, perché la Corte d’appello avrebbe ritenuto provata la prova liberatoria del caso fortuito e, comunque, avrebbe errato nel reputare non dimostrata la causalità tra la cosa e i danni all’intero fondo, travisando la portata della sentenza di primo grado e sovrapponendo la prova del nesso causale alla mera quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione della sussistenza del nesso di causalità e della responsabilità della Provincia era stata effettivamente devoluta in appello sia dal danneggiato sia dalla compagnia assicuratrice, sicché la Corte territoriale non aveva violato i limiti del devolutum né l’art. 112 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, osservando che il giudice d’appello aveva correttamente applicato il criterio dell’onere della prova in tema di responsabilità da cose in custodia: spettava al danneggiato dimostrare il nesso causale tra la cosa e l’intero danno allegato, prova che non era stata raggiunta mediante le sole risultanze dell’ATP o la reiterazione delle conclusioni peritali. Quanto alle aree attigue alla strada, la Corte ha evidenziato che la decisione della Corte d’appello si fondava su una nuova valutazione del materiale probatorio, insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di un vizio di omesso esame di fatto decisivo, non dedotto nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambe le resistenti.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Nella responsabilità da cose in custodia, il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno allegato; la mancata prova di tale relazione causale esclude la responsabilità del custode, senza che sia necessario passare alla verifica del caso fortuito.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato in relazione al principio devolutivo dell'appello: la questione effettivamente devoluta può essere esaminata dal giudice di secondo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ritiene che non vi sia stata pronuncia ultra o extra petita perché la questione del nesso causale era stata posta in appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione dell’art. 2051 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di norme processuali e del principio devolutivo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato ha l’onere di provare non solo l’esistenza del danno, ma anche il nesso causale tra la cosa in custodia e il pregiudizio allegato; se tale prova non è raggiunta, la domanda va rigettata senza necessità di verificare la prova liberatoria del custode.
  • La questione della responsabilità e del nesso causale può dirsi devoluta in appello anche quando la censura sia formalmente rivolta alla quantificazione del danno, purché dalla sostanza dell’atto emerga una contestazione del perimetro del danno evento e della sua riferibilità causale alla cosa custodita.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, salvo i limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • La mancata prova della riconducibilità causale del danno alla cosa in custodia non equivale, di per sé, all’accertamento del caso fortuito: il rigetto della domanda può discendere semplicemente dall’inosservanza dell’onere probatorio gravante sul danneggiato.
  • La distinzione tra accertamento del nesso causale e liquidazione del danno è decisiva: contestare l’estensione del danno può implicare, in sostanza, la contestazione della stessa causalità materiale e non soltanto del quantum

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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