Cassazione Civile, Ordinanza n. 34871/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La società concedente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per canoni di leasing insoluti relativi a più contratti aventi ad oggetto immobili. Nel giudizio di opposizione, il Tribunale aveva revocato il decreto ritenendo il credito estinto per compensazione con il maggiore ricavato ottenuto dalla vendita degli immobili e aveva anche dichiarato nulle alcune clausole di indicizzazione e di rischio cambio; il giudizio era poi proseguito per la rideterminazione dei rapporti dare-avere, con una successiva condanna della concedente al pagamento di somme a favore dell’utilizzatrice. La società concedente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 99, 112 c.p.c. e 1243 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse indebitamente dichiarato estinto il credito per compensazione pur in difetto di domanda o eccezione della controparte e senza adeguato rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) violazione della disciplina della risoluzione del leasing traslativo e degli artt. 1526 c.c., 72-quater l. fall. e art. 1, comma 138, l. 124/2017, deducendo che la restituzione dei beni fosse presupposto necessario per applicare l’equo compenso e per procedere a compensazioni o conguagli, e che i beni non fossero stati restituiti prima della decisione; 3) violazione degli artt. 1243 e 1362 ss. c.c., sostenendo che il controcredito non fosse stato validamente accertato e non fosse liquido ed esigibile, con conseguente illegittimità della compensazione dichiarata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo inammissibile la censura ex art. 112 c.p.c. per mancata riproduzione del contenuto dell’opposizione e comunque ha ribadito che, nei rapporti originati da un unico rapporto, il giudice può procedere d’ufficio al calcolo delle reciproche poste senza necessità di una formale eccezione di compensazione in senso tecnico. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione effettiva dei beni è presupposto fondamentale per la determinazione dell’equo compenso e per il riequilibrio del sinallagma; non è sufficiente la sola astratta possibilità di rientrare nella disponibilità dei beni, né può considerarsi corretta una compensazione/conguaglio fondata su un bene non ancora restituito. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sulla domanda e sull’eccezione, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di qualificare autonomamente i fatti e applicare una norma diversa, ma vieta di attribuire un bene non richiesto o di fondare la decisione su fatti non ritualmente acquisiti; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica allegazione del contenuto dell’opposizione.
Invocato contro la compensazione dichiarata; la Corte distingue la compensazione tecnica, che richiede i relativi presupposti, dalla ricostruzione delle reciproche poste di un unico rapporto, che può essere compiuta dal giudice anche d’ufficio.
Nel leasing traslativo risolto per inadempimento, la restituzione del bene è condizione imprescindibile per determinare l’equo compenso e per riequilibrare il sinallagma; la disciplina viene applicata in via analogica per evitare arricchimenti ingiustificati del concedente.
Richiamato dalla ricorrente come disciplina coerente con la necessità della restituzione del bene ai fini delle regolazioni economiche conseguenti alla risoluzione.
art. 1, comma 138, L. 124/2017
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che anche la disciplina legislativa del leasing subordina il riequilibrio economico alla restituzione del bene.
La Corte richiama l’onere del ricorrente di riportare specificamente il contenuto degli atti rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
Invocato per contestare l’interpretazione della clausola contrattuale n. 7, ma il relativo motivo è stato assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione effettiva del bene è presupposto necessario per la determinazione dell’equo compenso e per la corretta regolazione dei rapporti di dare-avere tra le parti.
- La sola astratta possibilità per il concedente di riottenere il bene, o l’esistenza di un titolo esecutivo per il rilascio, non equivale a effettiva disponibilità del bene e non consente di anticipare la regolazione economica finale come se il bene fosse già rientrato nel patrimonio del concedente.
- L’art. 1526 c.c. applicato al leasing traslativo opera come presidio contro l’arricchimento ingiustificato del concedente e impone di considerare il riequilibrio del sinallagma solo quando il bene sia restituito, così da poter quantificare l’equo compenso per l’uso pregresso e l’eventuale danno ulteriore.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice qualifica diversamente i fatti dedotti o applica una norma diversa da quella invocata, ma lo è se attribuisce un bene non richiesto o decide sulla base di fatti non allegati e non provati; in cassazione, la censura richiede la puntuale trascrizione degli atti rilevanti.
- La compensazione in senso tecnico presuppone i relativi requisiti di legge; tuttavia, quando i contrapposti crediti derivano da un unico rapporto, il giudice può accertare d’ufficio le reciproche poste senza necessità di una formale eccezione di compensazione.
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