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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08163/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione di un terreno destinato alla realizzazione di edifici scolastici, poi oggetto di decreto di esproprio tardivo e successivo annullamento, con ulteriore successivo decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001. Le proprietarie avevano promosso opposizione alla quantificazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento di acquisizione sanante. La Corte d'appello aveva determinato una somma qualificandola come "indennità di esproprio", valorizzando la precedente sentenza sulla sola indennità di occupazione legittima e ritenendo vincolanti alcuni accertamenti ivi contenuti, oltre a non detrarre quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza del TAR. La Città Metropolitana ricorre per cassazione denunciando: omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale liquidato un'indennità diversa da quella domandata; violazione dell'art. 42 bis per avere liquidato un'indennità di esproprio invece dell'indennizzo da acquisizione sanante; errata individuazione del valore del bene alla data del 22 novembre 2000 anziché alla data del decreto di acquisizione sanante del 2 febbraio 2017; violazione del giudicato, avendo la Corte d'appello attribuito effetto preclusivo a precedenti decisioni che riguardavano soltanto l'occupazione legittima e non il valore venale ai fini dell'indennizzo ex art. 42 bis; infine, violazione dell'art. 42 bis per non avere detratto le somme già pagate in esecuzione della sentenza del TAR.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie i primi quattro motivi di ricorso, dichiara assorbito il quinto, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, affinché ridetermini l'indennizzo ex art. 42 bis secondo i corretti criteri legali. La Corte afferma che il valore venale del bene va valutato alla data del decreto di acquisizione sanante e non alla data di cessazione dell'occupazione legittima; ribadisce inoltre la distinzione ontologica tra indennizzo ex art. 42 bis e risarcimento del danno aquiliano, e limita l'efficacia del giudicato pregresso alla sola qualificazione giuridica del terreno nei giudizi sulla indennità di occupazione, senza estenderla al valore di mercato rilevante nel diverso giudizio sull'indennizzo da acquisizione sanante.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte territoriale ha violato tale principio liquidando una voce diversa da quella domandata e senza applicare compiutamente i criteri dell'indennizzo richiesto

  • art. 42 bis d.P.R. 327/2001

    l'indennizzo da acquisizione sanante ha natura indennitaria, è distinto dal risarcimento del danno e deve essere determinato secondo i criteri legali previsti dalla norma, incluso il valore venale del bene al momento dell'adozione del provvedimento acquisitivo

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e nullità della decisione

  • art. 327 c.p.c.

    nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel rito sommario di cognizione si applica il termine lungo semestrale, non quello breve di trenta giorni previsto per l'appello

  • art. 702-quater c.p.c.

    il termine di trenta giorni riguarda l'appello avverso l'ordinanza sommaria, non il ricorso per cassazione

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come base del rito sommario di cognizione applicato nel procedimento

  • art. 702-ter c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina dell'ordinanza resa nel rito sommario

  • art. 29 d.lgs. 150/2011

    individua la competenza in unico grado della Corte d'appello nel procedimento sommario in materia espropriativa

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato come norma sul giudicato formale, invocato nel motivo relativo alla pretesa preclusione derivante da precedente sentenza

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma sul giudicato sostanziale, ma la Corte esclude che i precedenti giudicati vincolassero la determinazione del valore del bene ai fini dell'indennizzo ex art. 42 bis

  • art. 1226 c.c.

    richiamato nella ricostruzione del giudicato amministrativo, che aveva liquidato il danno patrimoniale in via equitativa per il periodo di occupazione illegittima

  • art. 42 bis, commi 2 e 8, d.P.R. 327/2001

    richiamati ai fini delle detrazioni e della disciplina complessiva dell'indennizzo da acquisizione sanante; la Corte dispone che la rideterminazione tenga conto anche delle detrazioni previste dalla norma

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la fissazione della decisione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale di legittimità

Massime di principio

  • L'indennizzo dovuto per acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001 ha natura indennitaria autonoma e non coincide con il risarcimento del danno da occupazione illegittima o con l'indennità di esproprio in senso tecnico.
  • Il valore venale del bene, ai fini dell'indennizzo ex art. 42 bis, va determinato con riferimento alla data del provvedimento di acquisizione sanante, poiché l'effetto traslativo opera ex nunc e non retroattivamente.
  • Nel procedimento ex art. 42 bis, il giudice deve applicare i criteri legali della norma sia per il ristoro del periodo di occupazione senza titolo sia per le ulteriori voci eventualmente spettanti, non potendo limitarsi a richiamare valutazioni compiute in giudizi diversi.
  • Il giudicato formatosi in precedenti controversie sull'indennità di occupazione legittima può, al più, vincolare la qualificazione giuridica del terreno se tale qualificazione sia antecedente logico-giuridico comune, ma non preclude la diversa determinazione del valore di mercato nel giudizio sull'indennizzo da acquisizione sanante, ove il titolo e il periodo di riferimento siano diversi.
  • Le somme già corrisposte in esecuzione di precedenti decisioni devono essere considerate secondo le detrazioni previste dall'art. 42 bis, ma la loro incidenza va valutata nell'ambito della corretta rideterminazione dell'indennizzo secondo la struttura propria della norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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