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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11715/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di un lavoratore, transitato alle dipendenze della società appaltatrice subentrata nell'appalto, di ottenere una somma una tantum prevista dal CCNL Mobilità 2012 per la vacanza contrattuale relativa al periodo 1.1.2009-31.8.2012. I giudici di merito avevano condannato in solido la società appaltatrice e la committente, ritenendo che l'obbligo di pagamento integrale gravasse sulla società datrice al momento del rinnovo del contratto collettivo. La società ricorrente ha impugnato sostenendo che la disciplina collettiva fosse stata male interpretata: secondo la lettera del testo, la somma andava corrisposta ai lavoratori in forza nelle aziende che applicavano il CCNL in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, sicché poteva essere richiesta solo per il periodo in cui il lavoratore era alle sue dipendenze (1.8.2011-31.8.2012), e non anche per i periodi precedenti lavorati presso altre imprese appaltatrici. Ha inoltre denunciato violazione degli artt. 1294, 1362 e 1371 c.c. e dell'art. 4 del verbale di accordo 5.6.2014, contestando l'esistenza di un vincolo di solidarietà che giustificasse l'addebito integrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società datrice di lavoro. Richiamando un precedente conforme su fattispecie analoga, ha affermato che l'indennità una tantum per vacanza contrattuale ha funzione di parziale recupero del potere d'acquisto del lavoratore nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo, ma il suo addossamento al datore si giustifica in relazione ai mesi in cui il rapporto è in essere e ai correlati vantaggi economici per l'impresa. Ne consegue che, in mancanza di una diversa pattuizione espressa, la società che sia datore di lavoro al momento del rinnovo non può essere gravata dell'intero importo anche per i periodi in cui il lavoratore ha prestato attività alle dipendenze di precedenti appaltatori. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda del lavoratore. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 29 D.Lgs. n. 276/2003

    richiamato in relazione alla solidarietà tra committente e appaltatore; nel caso concreto la solidarietà era stata ritenuta dai giudici di merito, ma non costituiva il fondamento decisivo dell'accoglimento del ricorso, che ha riguardato soprattutto la corretta interpretazione della disciplina collettiva sull'una tantum

  • art. 1294 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di solidarietà passiva; la Corte non fonda la decisione sulla norma, ma accoglie la censura di erronea imputazione dell'intero debito

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico per l'interpretazione del contratto collettivo; la Corte ritiene erronea l'interpretazione che aveva posto l'intero importo a carico del datore in carica al rinnovo

  • art. 1371 c.c.

    richiamato quale criterio residuale di interpretazione; la Corte valorizza invece la lettera della clausola collettiva e la proporzione ai mesi di servizio

  • art. 384, n. 2, c.p.c.

    utilizzato per decidere la causa nel merito una volta cassata la sentenza, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto

Massime di principio

  • L'indennità una tantum prevista da un rinnovo contrattuale per compensare la vacanza contrattuale ha funzione di recupero parziale del potere d'acquisto e, salvo diversa previsione negoziale espressa, va rapportata ai mesi di servizio effettivamente prestati nel periodo di riferimento.
  • Quando il testo della disciplina collettiva prevede il pagamento dell'una tantum "in proporzione ai mesi di servizio prestati", il datore di lavoro in carica al momento del rinnovo non può essere gravato dell'intero importo relativo a periodi nei quali il lavoratore ha lavorato alle dipendenze di altri datori.
  • La corretta interpretazione della clausola collettiva deve coordinare la lettera della previsione con la sua funzione economico-sinallagmatica, evitando di porre a carico di un'impresa somme riferite a periodi nei quali non ha fruito della prestazione lavorativa.
  • In presenza di una questione solo giuridica e non di ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e definire la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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