Cassazione Civile, Ordinanza n. 00505/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di alcuni avvisi di mora notificati a un contribuente per imposte IRPEF, IRAP e IVA relative ad annualità pregresse. La commissione tributaria provinciale aveva annullato parte degli avvisi ritenendo mancante la prova della notificazione delle cartelle presupposte; in appello l’agente della riscossione aveva prodotto nuovi documenti per dimostrare l’avvenuta notifica delle cartelle. La commissione tributaria regionale ha però ritenuto tale produzione inammissibile, applicando una lettura restrittiva dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 e confermando l’annullamento. In cassazione l’agente della riscossione ha denunciato con due motivi la violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che in appello nel processo tributario è sempre ammessa la produzione di nuovi documenti, anche se preesistenti e anche senza provare un impedimento non imputabile, trattandosi di disciplina speciale prevalente rispetto all’art. 345 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Ha affermato che nel giudizio tributario di appello è consentita la produzione di nuovi documenti ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, senza che operi la preclusione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. e senza necessità di dimostrare causa non imputabile o forza maggiore. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia valutando la documentazione prodotta in appello e verificando se essa dimostri validamente la notificazione delle cartelle presupposte, anche in relazione agli adempimenti dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Nel giudizio tributario d’appello il comma 2 consente la produzione libera di nuovi documenti, anche preesistenti al primo grado, e la disciplina speciale prevale sulla regola ordinaria di cui all’art. 345 c.p.c.; il comma 1 non si applica ai documenti ma ad altre prove.
La preclusione alla produzione di nuovi documenti prevista nel processo civile ordinario non opera nel processo tributario, per effetto della disciplina speciale dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima per principio di specialità.
La Corte ha disposto la cassazione con rinvio, non essendo possibile decidere nel merito per la necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Il giudice del rinvio dovrà verificare anche l’osservanza degli adempimenti prescritti per la notificazione delle cartelle di pagamento, alla luce del testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012.
sentenza Corte costituzionale n. 258/2012
È richiamata come fonte di modifica del testo dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 rilevante per la verifica della regolarità delle notifiche.
Massime di principio
- Nel processo tributario d’appello le parti possono produrre nuovi documenti anche se già esistenti al momento del giudizio di primo grado, senza dover dimostrare che la mancata produzione precedente dipendesse da causa non imputabile.
- La disciplina processuale tributaria, in quanto speciale, prevale sulla disciplina generale del processo civile nei limiti in cui regola diversamente l’ammissibilità delle prove in appello.
- L’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 distingue tra nuove prove e nuovi documenti: il divieto generale riguarda le prime, mentre i secondi sono liberamente producibili nel grado di appello.
- Quando la decisione di merito dipende dalla verifica della regolare notificazione delle cartelle presupposte, la produzione documentale in appello deve essere esaminata nel suo contenuto e nella sua idoneità probatoria prima di confermare l’annullamento dell’atto di riscossione.
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