Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13964/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano con tre motivi: (1) mancata e illogica motivazione della Corte d'appello nella pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, lamentando l'assenza di una dichiarazione di proscioglimento nel merito; (2) carenza e illogicità della motivazione in ordine alla prova della ricettazione (art. 648 c.p.), con particolare riguardo alla dimostrazione della falsità delle opere e della consapevolezza (elemento soggettivo) degli imputati; i ricorrenti censurano l'uso degli esiti di un giudizio civile e il valore delle dichiarazioni di Merz Maria Beatrice; (3) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla confisca delle opere ritenute false, contestando la presunta incertezza probatoria e l'assenza di esame specifico per ciascuna opera.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I motivi sono stati rigettati perché: (a) quando sussiste una causa estintiva del reato (prescrizione) il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato e la Corte non può riesaminare le stesse ragioni di merito; (b) la Corte ha ritenuto che i giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello), in un quadro di doppia conforme, abbiano valutato autonomamente e coerentemente la falsità delle opere e l'elemento soggettivo, avendo fatto uso anche degli atti del giudizio civile ma senza esserne assoggettati; (c) le censure sulla confisca sono in parte inammissibili e in parte infondate in relazione alle opere per le quali il Tribunale aveva già argomentato la falsità. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; condanna in solido fra i ricorrenti alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile nel grado di legittimità. Restano efficaci le statuizioni di merito già deliberate (compresa la pronuncia d'appello che aveva dichiarato la prescrizione per alcuni capi e aveva disposto la revoca della confisca per due opere di Nitsch e la restituzione di opere non soggette a confisca).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata in rubriche di imputazione per la partecipazione ai reati (concorso di persone). È stata applicata per qualificare la responsabilità dei ricorrenti come concorrenti nei reati contestati.

  • art. 178, comma 1, lett. b) e comma 2, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Norme in materia di tutela del patrimonio culturale, richiamate per configurare illeciti relativi alla immissione in commercio di opere d'arte contraffatte; salienti per la qualificazione penale degli atti di commercializzazione di opere false.

  • art. 648 cod. pen.

    Ricettazione: la Corte ha richiamato la necessità di prova dell'elemento oggettivo (provento di reato) e soggettivo (scienza della provenienza illecita), ritenendo però che i giudici di merito abbiano adeguatamente valutato gli indici e le prove a supporto della conoscenza della falsità da parte degli imputati.

  • art. 484 cod. pen.

    Falsità in registrazioni o documenti di pubblico ufficio o soggetti a ispezione: contestata a Troncossi per false indicazioni nelle registrazioni; la Corte ha ritenuto che gli elementi emergenti dagli atti giustificassero la pronuncia di merito e, per alcuni aspetti, la prescrizione.

  • art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma in materia di reati fiscali (dichiarazioni fraudolente mediante documenti inesistenti): contestata alla Troncossi per gli anni d'imposta indicati; la Corte ha osservato la prescrizione parziale e valutato le ammissioni e le spiegazioni fornite in sede di merito.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulla sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione: posta a fondamento del principio per cui la Cassazione non può riesaminare compiutamente la motivazione di merito quando interviene una causa estintiva e quando dagli atti non emergano circostanze di proscioglimento nel merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione applicata per la condanna alle spese processuali a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire la natura consequenziale della condanna alle spese processuali in favore della parte civile: la condanna alle spese segue la soccombenza nel rapporto civile formatosi nel processo penale.

Massime di principio

  • Quando una causa estintiva (es. prescrizione) interviene o viene dichiarata dal giudice impugnato, in Cassazione il sindacato sulla motivazione di merito è fortemente limitato: non è possibile ottenere un riesame esteso delle stesse ragioni di fatto già valutate dai giudici di merito.
  • La 'doppia conforme' (identità di convincimento tra Tribunale e Corte d'appello) rafforza la stabilità delle valutazioni di merito: la Cassazione dà ampia deferenza alle valutazioni probatorie dei giudici di merito e respinge censure che impugnano valutazioni di fatto o di credibilità, se non manifestamente illogiche.
  • I giudici penali possono utilizzare elementi emersi in un giudizio civile (sentenze, CTU, dichiarazioni) come elementi integrativi di prova, purché non si limitino a trasferire passivamente il convincimento civile: devono esprimere una valutazione autonoma e coerente del complesso probatorio.
  • Per reati legati a falsificazione di opere d'arte la prova della falsità e della consapevolezza del possessore richiede un apprezzamento complessivo di indici documentali, perizie e dichiarazioni; contestare in Cassazione valutazioni complesse e tecniche è in genere difficile e spesso inammissibile.
  • La confisca di opere ritenute false è giustificata dalla finalità di impedire la circolazione di beni illeciti; la contestazione della confisca in sede di legittimità deve dimostrare errori palese nella valutazione delle risultanze probatorie.
  • Presentare ricorsi per cassazione privi di fondatezza probatoria o procedurale comporta il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e a sanzioni (anche pecuniarie) per i ricorrenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.