Cassazione Penale, Sentenza n. 13948/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di Arezzo che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto dal Gip. Venivano dedotti due motivi principali: 1) nullità/assenza di autonoma motivazione del decreto di sequestro del Gip, per mancata valutazione critica del periculum in mora e per mera trasposizione degli atti della polizia giudiziaria e della richiesta del P.M.; 2) violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (periculum in mora), dato che le opere sequestrate sarebbero state ultimate e rifinite, mancava una data certa di realizzazione, non sarebbero dimostrati pericolo di aggravamento del reato o del carico urbanistico e per le opere in zona vincolata non era stato provato un concreto pericolo per l'ambiente/paesaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per carenza di specificità. Ha invece accolto il secondo motivo: ha rilevato carenza di motivazione del tribunale sul punto essenziale se le opere fossero ultimate o meno e sulla concreta sussistenza del pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato (in particolare per opere ultimate e per quelle in area vincolata). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e ha rinviato il procedimento al tribunale di Arezzo per nuovo giudizio sul solo profilo delle esigenze cautelari, alla luce dei principi esposti dalla Corte.
Norme richiamate
cod. proc. pen.
art. 322, art. 324, art. 321 comma 1, art. 606 comma 1 lett. b)
Art. 321 c.p.p.: la Corte richiede al giudice cautelare una motivazione specifica quando si sequestrano opere ultimate, indicando che il sequestro necessita di prova del pericolo di aggravamento o di concrete conseguenze urbanistiche; art. 606 c.p.p.: norma invocata per i motivi di impugnazione; artt. 322 e 324 c.p.p.: procedimento di riesame nei confronti dei provvedimenti di sequestro (richiamati in relazione al rimedio esperito).
DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
art. 44 comma 1 lett. b) e c)
Le ipotesi di reato edilizio sono richiamate come fondamento del fumus; la decisione sul sequestro deve valutare se le opere erano abusive e quale effetto abbia la loro disponibilità libera.
codice penale
Richiamata rispetto alla partecipazione in concorso ai reati edilizi o paesaggistici; incide sulla ricostruzione del fumus del reato.
Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
art. 146 comma 1 lett. g)
Impiego nei profili paesaggistici: per opere in area vincolata il sequestro preventivo richiede elementi che dimostrino la concreta lesione dell'ambiente/paesaggio derivante dalla disponibilità dell'opera.
Massime di principio
- La distinzione tra opere non ultimate e opere ultimate è fondamentale: per le opere non ultimate il pericolo può consistere nella prosecuzione dei lavori; per le opere ultimate il giudice deve motivare specificamente come la libera disponibilità possa provocare aggravamento o pregiudizio urbanistico/paesaggistico.
- Il sequestro preventivo di manufatti in area vincolata richiede, oltre alla mera constatazione dell'abuso, elementi concreti che colleghino la disponibilità dell'opera a una effettiva lesione dell'ambiente o del paesaggio.
- La mera ripetizione o trasposizione delle risultanze investigative non supplisce all'obbligo di autonoma e specifica motivazione del Gip/tribunale circa il periculum in mora; tuttavia, l'eventuale errore di valutazione non equivale automaticamente all'assenza di motivazione se dal provvedimento risultano passaggi argomentativi effettivi.
- In fase di impugnazione in Cassazione sono inammissibili censure generiche e prive di specificità: l'impugnante deve indicare con precisione i passaggi motivazionali contestati e le ragioni della loro insufficienza.
- Per contrastare un sequestro basato su un'opera ritenuta ultimata è essenziale produrre elementi tecnici (es. date, documentazione fotografica datata, attestazioni tecniche) che dimostrino lo stato dei lavori e il periodo di ultimazione, così da consentire al giudice di valutare il concreto pericolo di aggravamento o delle conseguenze urbanistiche.
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