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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13942/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma di condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (capi 51-54). Due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. (sentenza sottoscritta solo dal consigliere estensore e non anche dal Presidente del Collegio); 2) mancata assunzione di una prova decisiva dedotta nei motivi aggiunti di appello. Il difensore ha inoltre chiesto, in memoria, la dichiarazione di prescrizione del reato relativo al capo 51).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza impugnata risultava depositata con la sola sottoscrizione del consigliere estensore e priva della sottoscrizione del Presidente del Collegio, senza che fosse indicato un impedimento del Presidente. Tale omissione integra una nullità relativa della sentenza-documento. Per questo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza-documento e ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Brescia per la mera rinnovazione dell'atto nullo mediante nuova redazione e sottoscrizione da parte di Presidente ed estensore. Ha escluso la dichiarazione della prescrizione del reato richiesta dalla difesa, ritenendo che la nullità non incida sul giudizio e che la condanna sia intervenuta prima della maturazione della prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    comma 1 lett. g), comma 2 e comma 3

    La sentenza deve recare data e sottoscrizione del giudice; la mancanza della sottoscrizione del giudice è sanzionata con la nullità (comma 3). Nel processo collegiale la sottoscrizione del Presidente è necessaria salvo il caso eccezionale di impedimento (comma 2). La mancata sottoscrizione del Presidente, se non giustificata, determina una nullità relativa della sentenza-documento che impone l'annullamento del documento e la restituzione degli atti per la rinnovazione della sentenza-documento.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    citato nel testo in relazione al decorso dei termini di impugnazione

    I termini di impugnazione decorrono dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della nuova sentenza-documento redatta e depositata a norma, pertanto il deposito della sentenza rinnovata fa decorrere nuovamente i termini.

  • Sez. U., n. 14978 del 20/12/2012 (Destro)

    richiamata integralmente nella motivazione

    La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la mancanza della sottoscrizione del Presidente costituisce nullità relativa del documento sentenza, che non incide sul giudizio sostanziale e comporta l'annullamento della sola sentenza-documento con restituzione degli atti per la redazione conforme alla deliberazione collegiale.

  • Sez. 6, n. 46348 del 05/11/2015 (Verteramo)

    richiamata come precedente

    Conferma i principi sulle conseguenze della mancata sottoscrizione del Presidente e sulla necessità della rinnovazione del documento sentenza.

Massime di principio

  • La mancanza della sottoscrizione del Presidente su una sentenza collegiale, se non giustificata da un impedimento legittimo, configura una nullità relativa del documento sentenza che deve essere rilevata dalla parte in cassazione e comporta l'annullamento del solo documento e la restituzione degli atti al giudice di appello per la mera rinnovazione della sentenza-documento.
  • Tale nullità non invalida il giudizio né il dispositivo: la decisione di condanna rimane sostanzialmente intatta e non si determina automaticamente la declaratoria di prescrizione a motivo della nullità formale, specie se la condanna è stata pronunciata prima della maturazione della prescrizione.
  • Se il Presidente è effettivamente impossibilitato (morte o impedimento insuperabile), la sottoscrizione da parte del solo estensore può essere regolare; in mancanza di prova dell'impedimento la firma del Presidente è necessaria.
  • La rinnovazione della sentenza-documento ha effetti solo formali: si redige nuovamente il testo conforme alla deliberazione collegiale e si deposita con le firme richieste; i termini processuali di impugnazione ripartono dalla comunicazione del nuovo deposito.
  • Per ottenere la tutela aggiornata, la parte deve tempestivamente dedurre la nullità in cassazione; la Corte di legittimità provvede all'annullamento del documento e alla restituzione degli atti ma, di regola, senza riaprire il merito del giudizio.

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