Cassazione Penale, Sentenza n. 13945/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare per il reato di detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente contestava la gravità indiziaria sostenendo che: le modalità di occultamento della droga (parte in una tazza accanto al materasso attribuibile al coinquilino Gueye; parte in una busta sul balcone) non dimostravano la consapevolezza o la detenzione da parte di tutti gli occupanti; la condotta del ricorrente (gettare qualcosa in un tombino e fuggire, lanciare il cellulare) non poteva essere interpretata come idonea a dimostrare che si trattasse di stupefacente; vi erano le dichiarazioni del coindagato Gueye che si assumeva la responsabilità della detenzione di tutte le sostanze sequestrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero essenzialmente una richiesta di rinnovata valutazione del merito e dello spessore degli indizi, materia non sindacabile in sede di legittimità se non nel limite della verifica della congruità argomentativa dell'atto impugnato. Il Collegio ha ritenuto plausibile e coerente la motivazione del Tribunale del Riesame, che ha valorizzato la fuga del ricorrente, la distruzione del cellulare (potenziale fonte di contatti per spaccio) e il getto di un oggetto in un tombino come elementi logici collegabili alla partecipazione alla detenzione dei quantitativi di cocaina e crack rinvenuti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sostantiva che incrimina la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; il giudice ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave circa la partecipazione del ricorrente alla detenzione di cocaina e crack rinvenuti nell'abitazione.
art. 273, primo comma cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al vizio di motivazione: la Corte ha però escluso che vi fosse violazione di legge e ha ritenuto che le censure attinenti al mero apprezzamento del materiale probatorio ricadessero nella sfera di merito non sindacabile in cassazione.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; il provvedimento dispone l'invio degli atti/adempimenti previsti dopo la pronuncia.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è luogo per rinnovare la valutazione degli elementi di fatto o per chiedere una diversa rivalutazione dello spessore degli indizi: tali questioni appartengono al merito e non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità.
- In materia di misure cautelari personali, la prova richiesta è la "gravità indiziaria" (probabilità di colpevolezza): plurivocità degli indizi è ammessa, ma la loro concordanza e la plausibilità della ricostruzione giustificano la custodia cautelare.
- Comportamenti come la fuga alla vista delle forze di polizia, la distruzione o l'occultamento di oggetti (es. lancio del cellulare o getto di un oggetto in un tombino) possono essere valutati come indizi della partecipazione alla detenzione di stupefacenti, soprattutto se collegati al ritrovamento di rilevanti quantitativi nell'abitazione.
- Le dichiarazioni di un coindagato che si assume la responsabilità non escludono automaticamente la responsabilità degli altri occupanti dell'immobile; occorre valutare la credibilità e la compatibilità di tali dichiarazioni con il complesso indiziario.
- Impugnazioni in cassazione basate su censure meramente congetturali o su differente apprezzamento degli atti sono a rischio di inammissibilità e possono comportare condanna alle spese e alla contribuzione alla Cassa delle Ammende.
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