Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13946/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 5.7.2021 che aveva rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine demolitorio su un immobile abusivo. L'ordinanza si fondava sull'illegittimo frazionamento delle domande di condono presentate il 10.12.2004 dal ricorrente e dalla moglie (dante causa), consistenti in due istanze distinte per la medesima unità immobiliare con volumi di 742,48 mc e 742,23 mc. Il ricorrente deduceva (1) che la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale Campania n.10/2004 (sent. Corte Cost. n.49/2006) avrebbe reso ammissibili le domande e avrebbe inciso sui termini e adempimenti previsti; (2) che il d.l. 269/2003 conv. L.326/2003 consentirebbe presentazione di domande separate purché la singola istanza non superi 750 mc e la costruzione complessiva non superi 3.000 mc, per cui il frazionamento non sarebbe elusivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: la vigenza della legge regionale al momento della presentazione non abbia inciso sui termini e sugli obblighi previsti dalla normativa statale applicabile (D.L. 269/2003 conv. L.326/2003); i termini per la presentazione della documentazione e per il pagamento erano quelli previsti dalla normativa nazionale e non sono stati rispettati; l'ordinanza impugnata si fondava correttamente sull'illegittimo frazionamento delle istanze di condono, essendo le domande riferite a un unico immobile unitario, presentate contestualmente e riconducibili a soggetti non autonomi (coniuge/proprietaria del terreno), con evidente finalità elusiva dei limiti volumetrici. La Corte ha quindi confermato l'impostazione del G.E., ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. 30 settembre 2003, n.269, art. 32, comma 25 (conv. con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n.326)

    Stabilisce i limiti di sanabilità: opere ultimate entro il 31.3.2003, ampliamenti entro il 30% o in alternativa non superiori a 750 mc; prevede che per nuove costruzioni la singola richiesta non superi 750 mc a condizione che la costruzione non superi complessivamente 3.000 mc. Tali limiti si applicano unitariamente all'edificio e impediscono il frazionamento elusivo delle istanze.

  • Legge Regionale Campania n.10/2004

    Era in vigore al momento della presentazione delle domande ma la sua successiva declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost. n.49/2006) non produce effetti retroattivi tali da sottrarre agli obblighi e termini imposti dalla normativa statale le istanze già presentate; pertanto i termini e gli adempimenti previsti dal d.l. 269/2003 restano applicabili.

  • L. 28 febbraio 1985, n.47 e L. 23 dicembre 1994, n.724, art. 39

    Quadro normativo previgente richiamato per confronti interpretativi: la disciplina dei condoni precedenti aveva diverso regime rispetto al d.l. 269/2003, ma non legittima il frazionamento volto a eludere i limiti introdotti dal 2003.

  • Corte Cost. 23.7.1996, n.302

    Principio secondo cui il limite di 750 mc può essere rapportato a ciascuna domanda solo quando vi sia una reale e legittima suddivisione dell'immobile fra più soggetti titolari al momento della domanda; non si applica se il frazionamento è fittizio o elusivo.

  • Corte Cost. sentenza n.49/2006

    Dichiarazione di incostituzionalità della L. Reg. Campania n.10/2004; tuttavia la sua efficacia non elimina gli adempimenti e i termini imposti dalla normativa statale già operativi al momento della presentazione delle domande.

Massime di principio

  • Il frazionamento di più istanze di condono riferite alla medesima unità immobiliare e presentate dallo stesso soggetto o da soggetti non realmente autonomi può essere qualificato come elusione dei limiti volumetrici e ritenuto illegittimo.
  • Per valutare la ammissibilità di singole domande di sanatoria occorre verificare l'unitarietà dell'edificio e l'autonomia dei titolari al momento della presentazione: solo se esistono porzioni effettive e titolarità distinte le domande separate sono ammissibili rispetto ai limiti di 750 mc e 3.000 mc.
  • La declaratoria di incostituzionalità di una norma regionale sopravvenuta non annulla automaticamente gli obblighi e i termini imposti dalla normativa statale applicabile al momento della presentazione delle domande; quindi il mancato rispetto dei termini nazionali può comportare l'inefficacia della domanda di condono.
  • In casi analoghi è fondamentale documentare con chiarezza la sussistenza di porzioni distinte dell'immobile e la titolarità autonoma dei richiedenti alla data di presentazione delle istanze (atto di proprietà, frazionamento urbanistico, distinta composizione planimetrica), nonché rispettare puntualmente adempimenti documentali e pagamenti previsti dalla legge statale.
  • La giurisprudenza suprema tende a interpretare restrittivamente le istanze frazionate quando ci sono indizi di finalità elusiva: ove possibile, è preferibile concentrare la domanda di condono in un unico atto o fornire prove chiare di titolarità indipendente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.