Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13944/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione di opere abusive. La ricorrente deduceva che erano state presentate tre domande di condono in data 31.05.1995 ai sensi della L. 724/1994 e che doveva trovare applicazione la procedura acceleratoria prevista dall'art. 25 del d.l. 109/2018 (conv. nella L. 130/2018) per gli immobili danneggiati dal sisma 2017, con conseguente necessità di sospendere l'esecuzione in attesa della definizione amministrativa delle istanze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità delle censure: le doglianze non hanno affrontato puntualmente le ragioni indicate dal giudice dell'esecuzione a fondamento del rigetto (in particolare che le opere erano state ultimate dopo il 31.12.1993, termine essenziale per la condonabilità ai sensi della L. 724/1994, e la presenza di vincolo paesaggistico sull'area). La Corte ha inoltre rilevato l'assenza, nell'incidente di esecuzione, di qualsiasi indicazione che il manufatto fosse effettivamente tra gli immobili danneggiati dal sisma del 2017 (condizione per l'applicazione della procedura acceleratoria). Per tali ragioni il ricorso non è stato esaminato nel merito e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Legge 9 dicembre 1993, n. 724 (condono edilizio)

    termine ultimo previsto per la condonabilità: 31.12.1993

    La Corte ha ritenuto ostativa la condonabilità perché le opere erano ultimate dopo il 31.12.1993; dunque le domande di condono non possono sospendere l'esecuzione dell'ordine demolitorio se le opere non rientrano nel termine temporale previsto dalla norma.

  • Decreto-legge 19 maggio 2018, n. 109, conv. con modificazioni nella L. 11 settembre 2018, n. 130 (art. 25)

    obbligo per i Comuni di assicurare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione la conclusione dei procedimenti relativi alle istanze di condono pendenti riferite agli immobili danneggiati dal sisma del 2017

    La ricorrente invocava la procedura acceleratoria; la Corte ha osservato che tale regime si applica solo agli immobili effettivamente danneggiati dal sisma 2017 e che, in mancanza di prova o di specifica allegazione in sede di incidente di esecuzione che il bene era tra quelli danneggiati, non può comportare la sospensione dell'esecuzione.

  • Art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata dalla Corte per irrogare la condanna alle spese processuali e all'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile privo di elementi esimenti; usata per sanzionare la ricorrente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 38997/2007 e n. 47263/2014)

    Richiamati i precedenti secondo i quali il giudice che decide sulla revoca o sospensione dell'ordine di demolizione deve valutare i possibili esiti e tempi di definizione della procedura amministrativa e l'esistenza di cause ostative; la ricorrente non ha confrontato le sue censure con le argomentazioni motivate del giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione in Cassazione è indispensabile confrontare punto per punto le motivazioni del giudice di merito: censure generiche o aspecifiche sono dichiarate inammissibili.
  • La mera presentazione di istanze di condono non sospende automaticamente l'esecuzione dell'ordine demolitorio: è necessario che ricorrano i presupposti di legge (es. termine temporale per la condonabilità, assenza di vincoli) o che sia provata l'applicabilità di procedure speciali (es. quelle per immobili danneggiati da sisma).
  • Per invocare procedure acceleratorie (ad es. art. 25 d.l. 109/2018) occorre dimostrare che l'immobile rientra effettivamente nella categoria prevista (qui: edifici danneggiati dal sisma 2017); in mancanza, la richiesta di sospensione non trova fondamento.
  • La presenza di vincoli (paesaggistici, ecc.) o il superamento del termine temporale per la condonabilità sono elementi decisivi che possono precludere la sospensione dell'esecuzione e devono essere affrontati specificamente nella difesa.
  • Esiste il rischio di sanzioni economiche per ricorsi ritenuti manifestamente inammissibili o infondati: articolare motivi specifici e provare i fatti dedotti evita condanne per spese e somme alla Cassa delle Ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.