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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15058/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuto un atto di rinuncia depositato dalle parti, con richiesta congiunta di compensazione delle spese per cessata materia del contendere. La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi nel merito e ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'espropriazione per la realizzazione dell'opera "Raddoppio Via Pineta Sacchetti". La Commissione provinciale espropri aveva determinato in via definitiva l'indennità complessiva in euro 184.380,00, di cui euro 75.000,00 per l'indennità di espropriazione ed euro 109.380,00 per il soprassuolo. L'ente espropriato ha impugnato la stima davanti alla Corte d'appello, deducendo anche la mancata liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea e il mancato ristoro di spese di ripristino conseguenti alla restituzione parziale dell'area. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, la decadenza dell'opposizione per tardività ex art. 29 d.lgs. 150/2011 e l'erronea introduzione del giudizio con atto di citazione anziché con rito sommario. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, denunciando: violazione degli artt. 189 e 275 c.p.c.; nullità della pronuncia e del procedimento ex artt. 131 e 161 c.p.c.; violazione dell'art. 29, commi 2 e 3, d.lgs. 150/2011, dell'art. 2969 c.c., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 702-bis c.p.c., con omessa pronuncia; violazione dell'art. 169 c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 47 c.c. e 170 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato quale rito sommario indicato per l'introduzione del giudizio di opposizione alla stima; nel caso concreto era stata contestata la sua mancata osservanza.

  • art. 29 d.lgs. 150/2011

    richiamato in relazione al termine e al rito dell'opposizione alla stima; il Comune ne ha dedotto la decadenza per tardività dell'opposizione.

  • art. 189 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata nella fase decisoria.

  • art. 275 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata nella fase decisoria.

  • art. 131 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della pronuncia e del procedimento.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della pronuncia e del procedimento.

  • art. 2969 c.c.

    richiamato in combinazione con l'art. 112 c.p.c. nel motivo relativo alla decadenza e alla pretesa omissione di pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 169 c.p.c.

    invocato come norma processuale asseritamente violata in relazione alle modalità di deposito e costituzione.

  • art. 47 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel sesto motivo, senza che la sentenza di legittimità entri nel merito della doglianza.

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel sesto motivo, senza che la sentenza di legittimità entri nel merito della doglianza.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, interviene rinuncia con dichiarazione di cessata materia del contendere accettata o comunque condivisa dalle parti, la Corte definisce il giudizio senza scrutinare i motivi di ricorso nel merito.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate ove vi sia richiesta congiunta delle parti o ricorrano le condizioni per la compensazione.
  • Le questioni relative alla tempestività dell'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e alla corretta instaurazione del rito possono essere oggetto di specifiche censure di legittimità, ma restano prive di decisione se il processo si estingue per rinuncia sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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