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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09642/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da una società contro il soggetto che aveva incassato somme asseritamente indebitamente corrisposte a titolo di rivalsa dell'addizionale sulle accise per l'energia elettrica, chiedendone la ripetizione ex art. 2033 c.c. Il tribunale accoglieva la domanda e la corte d'appello confermava, rilevando che la convenuta non aveva contestato di aver ricevuto i pagamenti indebiti e aveva anzi svolto difese incompatibili con la negazione del fatto, con conseguente superfluità di ulteriori prove ai sensi dell'art. 115 c.p.c. In cassazione la società soccombente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dei principi sulla rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il giudice avrebbe errato nel ritenere pacifico il fatto del pagamento indebito e nel non verificare la corrispondenza tra le parti in causa e i soggetti titolari del rapporto sostanziale, richiamando altresì l'art. 81 c.p.c. e la tesi per cui sulla legittimazione non si formerebbe giudicato implicito se la questione non sia stata espressamente trattata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza ex art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., poiché si limitava a riprodurre frasi generiche e stralci parziali delle difese, senza riportare integralmente gli atti e senza indicare puntualmente dove i documenti e gli atti processuali rilevanti fossero rinvenibili nel fascicolo di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non soddisfatti i requisiti di specificità, completezza e autosufficienza del ricorso per cassazione, perché la parte ricorrente non ha trascritto in modo adeguato gli atti e i documenti su cui fondava le censure, né ha indicato con precisione il contenuto delle difese e la sede processuale di produzione dei documenti rilevanti. Non è stata quindi esaminata nel merito la doglianza sulla pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c. e sulla legittimazione passiva. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso per ottenere la restituzione delle somme

  • art. 2033 c.c.

    richiamato quale fondamento dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo accolta nei gradi di merito

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal giudice di merito per ritenere pacifico il fatto del pagamento indebito in mancanza di contestazione; nel giudizio di legittimità la relativa doglianza non è stata scrutinata per inammissibilità del ricorso

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il principio di corrispondenza tra titolarità del rapporto dedotto in giudizio e legittimazione a far valere il diritto

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    ritenuto violato per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso, che non riportava adeguatamente fatti, atti e documenti posti a base delle censure

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale norma che consente di soddisfare il requisito di autosufficienza mediante l'indicazione della fase processuale in cui documenti e atti sono stati prodotti o formati

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    richiamato dalla parte attrice nei gradi di merito per la decorrenza degli interessi successivi alla domanda

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma inseritrice della disciplina sull'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: il ricorrente ha l'onere di indicare in modo specifico i motivi di impugnazione, trascrivere o riassumere con precisione gli atti e i documenti rilevanti e indicare dove essi siano rinvenibili nel fascicolo di merito.
  • La violazione dell'onere di specificità di cui all'art. 366 c.p.c. comporta l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa supplire alle lacune mediante indagini integrative sul fascicolo.
  • La censura di violazione di legge processuale o sostanziale deve consentire al giudice di legittimità un controllo diretto sulla decisività dei fatti e sulla correttezza della decisione impugnata; non sono sufficienti richiami generici o stralci parziali delle difese.
  • La mancata specifica contestazione di un fatto rilevante nel merito può condurre alla sua considerazione come pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ma la questione non viene esaminata in cassazione se il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La questione della legittimazione processuale deve essere distinta dal merito della pretesa; la sua deduzione in cassazione richiede una chiara esposizione degli atti processuali e del momento in cui la questione sarebbe stata posta o omessa nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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