Cassazione Penale, Sentenza n. 19591/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Trento che confermava la custodia cautelare in carcere, articolato in due motivi principali: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, con la tesi che i fatti di riciclaggio e le condotte iniziali si sono svolti nel circondario del Tribunale di Milano (consegna del denaro a Pero, provincia di Milano) e che, pertanto, doveva applicarsi l'art. 8 e/o l'art. 16 c.p.p. e non l'art. 9, comma 3 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e carenza di elementi circa la sussistenza dell'associazione a delinquere e del riciclaggio: si sostiene che la somma consegnata fosse il prezzo di una partita di droga (reato già contestato in altro procedimento a Milano) e non provento da ripulire, e che l'unica condotta attribuita (un'unica consegna dell'08/05/2020) non è sufficiente a provare inserimento stabile nell'organizzazione o l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo relativo alla competenza territoriale: ha ritenuto che, trattandosi di reato di riciclaggio strutturato in atti frammentari e progressivi, il luogo di consumazione ai fini della competenza è quello del primo atto rilevante (la consegna del denaro), avvenuto a Pero (provincia di Milano), e ha quindi annullato l'ordinanza sul punto, ritenendo competente il Tribunale di Milano. Sul secondo motivo (sull'insussistenza dell'associazione e del riciclaggio), il motivo è stato dichiarato inammissibile/ritenuto reiterativo rispetto alla motivazione già fornita dai giudici di merito e alla precedente pronuncia della Corte di cassazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione non illogica né contraddittoria circa la gravità indiziaria e l'elemento soggettivo. La Corte ha inoltre rilevato un errore materiale nell'ordinanza impugnata circa la sospensione dell'esecuzione della misura; richiamando l'art. 27 c.p.p., ha stabilito che la misura cautelare cesserà di avere effetto se il giudice competente non provvederà entro venti giorni dalla pronuncia. Conseguentemente gli atti devono essere trasmessi al competente ufficio (Milano).
Norme richiamate
art. 416, commi 1, 2, 3 e 5, cod. pen.
Norma sull'associazione per delinquere; è la fattispecie contestata in relazione all'attività organizzativa contestata all'indagato
Fattispecie del riciclaggio: la Corte ha ritenuto che condotte frammentarie di consegna e trasferimento del denaro concorrono alla configurazione del reato e che il primo atto utile (consegna) può determinare la competenza territoriale
Circostanza aggravante della transnazionalità, richiamata in relazione al reato contestato
art. 648-bis o 648-ter cod. pen.
Riferimento alle clausole di riserva e alle fattispecie affini al riciclaggio; la difesa sosteneva applicabilità della clausola di riserva ma la Corte non ha accolto il rilievo sul punto
art. 9, comma 3, cod. proc. pen.
Criterio residuale di competenza territoriale (Procura che per prima iscrive la notizia di reato); il GIP aveva fatto riferimento a questo criterio ma la Corte ha osservato che si tratta di criterio residuale e non applicabile quando i criteri principali (art. 16, art. 8) indicano altrimenti
Regola generale sulla competenza per territorio in relazione al luogo in cui il reato è consumato; richiamata dalla difesa come criterio da preferire all'art. 9, comma 3
art. 16, comma 1, cod. proc. pen.
Criterio per reati connessi: la competenza si radica nel luogo di commissione del reato più grave; la Corte ha richiamato questo criterio ma ha precisato che, nel caso di reato plurifasico, rileva il primo atto consumativo ai fini della determinazione del luogo
art. 12, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme sulla connessione dei reati; i giudici di merito avevano qualificato i reati come connessi ricorrendo a queste disposizioni per radicare la competenza
artt. 124, 292 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa in rapporto a vizi procedurali e di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo ripropositivo e non fondato nella parte sostanziale
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
Fattispecie di traffico di stupefacenti; la Corte ha ricordato che il reato contestato a Milano non può automaticamente costituire reato presupposto del riciclaggio senza elementi di collegamento
art. 74 d.P.R. 309 del 1990
Associazioni dedite al traffico di stupefacenti: la giurisprudenza citata e la Corte hanno chiarito che tale associazione non è di per sé produttiva di proventi illeciti come l'associazione mafiosa, per cui non è automaticamente reato presupposto del riciclaggio
art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata erroneamente dall'ordinanza impugnata quanto alla sospensione dell'esecuzione della misura; la Corte ha rilevato l'errore
Richiamato dalla Corte per stabilire l'effetto della pronuncia sulla misura cautelare: la misura cesserà di avere effetto se il giudice competente non provvederà entro venti giorni
art. 23, comma 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020
Norma che disciplina la trattazione scritta del procedimento; procedura seguita per la trattazione del ricorso
Massime di principio
- Per reati composti da atti frammentari e progressivi (es. riciclaggio con più fasi) il luogo della consumazione ai fini della competenza territoriale può essere quello del primo atto utile (prima consegna/trasferimento), anche se fasi successive avvengono in altre sedi.
- Il criterio dell'art. 16 c.p.p. (luogo del reato più grave) si applica tra reati connessi, ma non esclude l'individuazione della competenza nel luogo del primo atto consumativo quando il reato si articola in più atti e soggetti.
- L'art. 9 c.p.p. (procura che prima iscrive) è criterio residuale e non soppianta i criteri principali di determinazione della competenza laddove questi ultimi siano applicabili e indicativi.
- La mera contestazione di reati collegati in altro procedimento (es. traffico di stupefacenti pendente altrove) non vale di per sé a qualificare somme come provento già disponibile per il riciclaggio: occorrono elementi di collegamento temporale e materiale tra le diverse condotte.
- Un'unica consegna di denaro può integrare, se ricostruita come atto funzionale al processo di pulitura (valore elevato, modalità dell'incontro, uso di codici, ruolo nell'organizzazione), il delitto di riciclaggio; la valutazione rimane comunque di gravità indiziaria e va adeguatamente motivata.
- Quando la competenza viene dichiarata incompetente su un punto, il provvedimento cautelare può cessare di avere efficacia secondo i termini di legge se il giudice competente non provvede entro i termini indicati dalla Corte.
- In impugnazioni per cassazione, questioni di competenza che non siano state decise nella pronuncia di annullamento possono essere dedotte in sede di rinvio e valutate dalla Corte se non precluse; tuttavia la Corte di legittimità decide la questione di competenza con riferimento ai limiti della sua giurisdizione e delle motivazioni del provvedimento impugnato.
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