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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05497/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Tribunale, lamentando un unico motivo di violazione di legge: la revoca della patente di guida sarebbe stata disposta automaticamente, in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale. La censura mira quindi a contestare l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria in sede di patteggiamento, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto poter valutare una misura diversa dalla revoca. La Corte osserva però che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada opera solo quando, per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime, non ricorrano le aggravanti previste dagli artt. 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 3, c.p.; nel caso concreto, dalle imputazioni risultavano invece aggravanti legate alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di stupefacenti. Per tale ragione la revoca della patente è ritenuta corretta e conforme a legge, sicché il ricorso viene dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, pronunciata in applicazione della pena su richiesta delle parti, restava ferma quanto alla revoca della patente di guida, ritenuta legittimamente disposta perché le imputazioni contemplavano le aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica e della guida in stato di alterazione psico-fisica da stupefacenti, ipotesi escluse dall'ambito applicativo della sentenza della Corte costituzionale richiamata dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di patteggiamento oggetto di ricorso

  • art. 606 c.p.p.

    indicato come norma che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando si deduca l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative

  • art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma del codice della strada dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale nella parte in cui non prevedeva, per determinati casi di condanna o patteggiamento, la possibilità di sospensione della patente in alternativa alla revoca

  • art. 589-bis c.p.

    richiamato quale fattispecie di omicidio stradale rilevante ai fini della disciplina della patente

  • art. 590-bis c.p.

    richiamato quale fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime rilevante ai fini della disciplina della patente

  • art. 589-bis, comma 2, c.p.

    indicato tra le aggravanti che escludono l'operatività della disciplina più favorevole richiamata dal ricorrente

  • art. 590-bis, comma 3, c.p.

    indicato tra le aggravanti che escludono l'operatività della disciplina più favorevole richiamata dal ricorrente

  • sentenza Corte cost. n. 88 del 2019

    ha dichiarato illegittimo l'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada nella parte in cui non consentiva, in assenza di aggravanti, la sospensione della patente in luogo della revoca

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è deducibile l'erronea o l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada opera solo nei casi in cui, per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime, non ricorrano le aggravanti previste dagli artt. 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 3, c.p.
  • Quando dalle imputazioni risultano aggravanti come la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, la revoca della patente di guida resta legittima e non può essere sostituita dalla sospensione invocando la pronuncia della Corte costituzionale.
  • Il ricorso manifestamente infondato contro una sanzione accessoria correttamente applicata è dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniGuida in stato di ebbrezzaGuida sotto effetto di stupefacenti
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

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