Cassazione Civile, Ordinanza n. 31606/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2004 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggiore reddito imponibile sulla base di spese per compravendite e conferimenti in denaro sostenute dal contribuente negli anni 2004-2007. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la CTR Campania aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo: a) ammissibile il ricorso introduttivo, benché notificato tramite agenzia privata di recapito anziché tramite Poste Italiane; b) nel merito, errata la ricostruzione dell'incremento patrimoniale, perché l'Ufficio avrebbe dovuto considerare gli acquisti nell'anno di riferimento o nei quattro anni precedenti, e non quelli successivi. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 16 d.lgs. 546/1992, sostenendo l'inammissibilità del ricorso introduttivo perché la notificazione avrebbe dovuto avvenire esclusivamente a mezzo del servizio postale universale; secondo, violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e vizio di motivazione, contestando l'interpretazione della norma sull'accertamento sintetico/incremento patrimoniale e il criterio temporale utilizzato dalla CTR.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente. Ritiene infatti che, nel regime anteriore alla liberalizzazione del 2017, la notificazione dell'atto giudiziario eseguita tramite operatore di posta privata senza titolo abilitativo sia nulla e non idonea a fondare la tempestività del ricorso; nel caso concreto, dagli atti risultava che il ricorso di primo grado era stato consegnato all'ufficio oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. La regolare costituzione dell'Ufficio non sana la tardività dell'impugnazione. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
notifica del ricorso introduttivo
La notificazione del ricorso tributario, nel regime applicabile, non può ritenersi validamente tempestiva se effettuata tramite operatore privato privo di titolo abilitativo, con conseguente inammissibilità del ricorso tardivo.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nella formulazione vigente ratione temporis
È richiamato solo dal secondo motivo, poi assorbito; la Corte non si pronuncia nel merito sull'interpretazione del criterio temporale dell'incremento patrimoniale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene indicato quale vizio dedotto con entrambi i motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
motivazione insufficiente
Dedotto come ulteriore vizio sul secondo motivo, ma assorbito dall'accoglimento del primo.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme richiamate per la trattazione in camera di consiglio.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197
Richiamato quale intervento normativo che ha introdotto l'art. 380-bis.1 c.p.c.
Individuata come legge di liberalizzazione dei servizi postali, dalla quale decorre il mutato regime delle notificazioni a mezzo posta privata.
Direttiva 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008
Richiamata dalle Sezioni Unite per il quadro giuridico che consente, in linea generale, la notificazione degli atti giudiziari da parte di operatori postali diversi dal servizio universale, salvo diversa giustificazione oggettiva dello Stato.
Cass., Sez. U., n. 8416 del 2019
Richiamata per il principio della riserva esclusiva del servizio di posta universale per la notificazione di atti giudiziari fino alla liberalizzazione del 2017.
Cass., Sez. U., nn. 299 e 300 del 2020
Richiamate per il principio secondo cui la notificazione eseguita da operatore di posta privata senza titolo è nulla e non inesistente, ma la sanatoria per raggiungimento dello scopo non vale a provare la tempestività del ricorso.
Cass. n. 19019/2021
Richiamata per il principio secondo cui, ai fini della tempestività, può assumere rilievo la consegna dell'atto al destinatario risultante dalla costituzione in giudizio della controparte.
Massime di principio
- Nel regime anteriore alla liberalizzazione dei servizi postali, la notificazione di atti giudiziari eseguita tramite operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla, non inesistente, ma non può comunque fondare la certezza legale della data di consegna ai fini della tempestività dell'impugnazione.
- La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo non si estende alla tardiva proposizione del ricorso: la tempestività dell'impugnazione è rilevabile d'ufficio e, se mancante, comporta l'inammissibilità del ricorso originario.
- Quando il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento soggetta a termine decadenziale, il giudice deve verificare in concreto la data di notifica dell'atto impositivo e la data in cui il ricorso è stato consegnato in modo giuridicamente rilevante, senza poter attribuire efficacia certificativa alla spedizione tramite operatore privato privo di abilitazione.
- L'accoglimento di un motivo che determina l'inammissibilità del ricorso introduttivo rende assorbite le censure di merito sull'atto impositivo.
- rami sono presenti?
- rami e materie vanno elencati solo se effettivamente centrali alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31418/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31419/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31420/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31421/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31422/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31423/2022 del 25/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →