Cassazione Civile, Ordinanza n. 33219/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un titolare di ditta individuale propose opposizione dinanzi al giudice di pace contro un preavviso di fermo amministrativo relativo a cinque autovetture di sua proprietà, emesso per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 150,15 per violazioni del codice della strada. Il giudice di pace accolse l’opposizione ma compensò le spese; in appello il debitore censurò solo la regolazione delle spese, mentre la concessionaria della riscossione propose appello incidentale contro l’accoglimento nel merito. Il tribunale accolse l’appello incidentale, rigettò l’opposizione e condannò l’opponente alle spese, ritenendo legittimo il fermo e irrilevante la sproporzione tra credito e valore dei beni. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) nullità della sentenza d’appello per essere stata pubblicata prima della scadenza del termine per le memorie di replica ex art. 190 c.p.c., con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio; 2) inammissibilità dell’appello incidentale perché non rientrante nei motivi limitati previsti per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità; 3) violazione dell’art. 86 d.P.R. 602/1973 e dei parametri costituzionali per avere ritenuto legittimo un fermo su cinque veicoli a fronte di un debito esiguo, in asserita violazione del principio di proporzionalità; 4) violazione delle norme sulle spese per mancato accoglimento della censura sulla compensazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la sentenza d’appello perché depositata prima della scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle memorie di replica. Ha affermato che, poiché l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo e non un’opposizione all’esecuzione, si applica la sospensione feriale dei termini; nel caso concreto il termine per le memorie di replica scadeva il 9 settembre 2019, mentre la sentenza era stata pubblicata il 4 settembre 2019. La violazione dell’art. 190 c.p.c. comporta nullità della decisione senza necessità di provare un concreto pregiudizio difensivo, secondo il principio delle Sezioni Unite. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati come parametri del diritto di difesa e del contraddittorio, lesi dalla pubblicazione anticipata della sentenza.
La sentenza pronunciata prima della scadenza dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica è nulla per violazione del diritto di difesa.
Individuano il termine per il deposito degli scritti conclusivi nel giudizio di appello.
Richiamato nel motivo sulla pretesa inammissibilità dell’appello incidentale contro sentenza del giudice di pace secondo equità.
Richiamato per sostenere che l’appello sarebbe ammissibile solo per motivi limitati nelle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità.
art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte rileva che il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile con ordinario giudizio di accertamento negativo; nel caso concreto non è stato affrontato il merito del principio di proporzionalità per assorbimento.
artt. 41, 52, 53 e 97 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno del preteso principio di proporzionalità del fermo amministrativo.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
Richiamato nel motivo sulla compensazione delle spese.
Indicato come rito camerale di trattazione del ricorso.
Richiamato solo nella tassonomia interna degli istituti, non nel testo della decisione.
Massime di principio
- La sentenza pronunciata prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. è nulla, anche se la parte non dimostri un concreto pregiudizio difensivo.
- La nullità discende dalla lesione strutturale del contraddittorio e del diritto di difesa, che devono esplicarsi per tutta la fase decisoria del processo e non solo nella fase introduttiva.
- L’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo e non un’opposizione all’esecuzione; ne consegue l’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali.
- Quando il motivo di ricorso che investe la regolarità del contraddittorio e della decisione è accolto, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito in diversa composizione.
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