Cassazione Penale, Sentenza n. 9088/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 29/11/2021. Le censure hanno riguardato: insufficiente o contraddittoria motivazione sulla sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e sul ruolo attribuito ai singoli (in particolare ruolo apicale di Bajramaj); vizi nell'identificazione degli imputati (riconoscimento vocale, nickname, IMEI, collegamenti investigativi); carenze probatorie sui singoli reati-fine e sull'episodio del 28/5/2018; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; vizio nella qualificazione e misura del trattamento sanzionatorio (compreso il riconoscimento della recidiva reiterata e la determinazione degli aumenti per continuazione); violazioni di norme processuali relative all'ammissione di memorie; questione di costituzionalità dell'art. 74 sollevata per Lamaj.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in gran parte rigettato i ricorsi in punto di colpevolezza, ritenendo congrua la motivazione delle decisioni di merito sulla sussistenza del sodalizio e sul ruolo di Bajramaj. Tuttavia: a) per Bajramaj la Corte ha accolto le censure limitatamente al riconoscimento della recidiva reiterata e ad errori nel trattamento sanzionatorio: la sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio su questi soli profili; b) per Lamaj la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio (rigetto nel resto) e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74; c) per Circelli la Corte ha ritenuto manifesta l'apparenza di carenza motivazionale sull'identificazione (nickname/IMEI) e sull'adesione associativa, annullando la sentenza nei suoi confronti con rinvio per nuovo giudizio. Restano confermate le rimanenti statuizioni di colpevolezza ove non specificamente annullate.
Norme richiamate
La circostanza aggravante era stata esclusa in appello; la Corte ha constatato che l'esclusione richiede adeguata riflessione sul trattamento sanzionatorio, e che la conferma della pena senza riduzione è errore da correggere in sede di rinvio
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74, commi 1,2 e 6, d.P.R. n. 309/1990
Per la configurazione dell'associazione finalizzata al narcotraffico non è richiesta una struttura complessa; è sufficiente una organizzazione anche rudimentale con mezzi e ruoli stabili. La Corte ha ritenuto adeguatamente provata la struttura e il numero minimo di partecipi nei casi esaminati
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Riferito alle singole ipotesi di traffico/cessione/trasporto; la richiesta di riconoscere la fattispecie attenuata è stata valutata alla luce delle specifiche prove e contestazioni, con rigetto quando mancavano elementi idonei a caratterizzare i fatti come meno gravi
art. 99, ultimo comma, cod. pen.
Limiti all'aumento massimo per l'aggravante soggettiva (recidiva). La Corte ha rilevato violazione dell'ultimo comma e ha annullato la statuizione sulla recidiva, rinviando perché il giudice di merito espliciti adeguatamente la motivazione e i calcoli
art. 533, comma 2, cod. proc. pen.
Obbligo di specificare i criteri di determinazione della pena e gli incrementi derivanti da concorso e continuazione; la Corte ha richiamato l'obbligo e ha annullato le statuizioni sanzionatorie carenti di specificazione
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di costituzionalità dell'art. 74: la Corte ha ritenuto infondata la censura su presunta violazione del principio di uguaglianza, ritenendo giustificato il differente trattamento sanzionatorio per la protezione della salute pubblica
art. 27 Cost.
Richiamato nella questione di costituzionalità: la Corte ha ritenuto che il diverso trattamento sanzionatorio non contrasti con i limiti dell'art. 27, terzo comma, dato il potere del giudice di modulare la pena nell'ambito della cornice edittale
Massime di principio
- La configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) può essere provata anche tramite elementi 'rudimentali' di organizzazione: ripartizione di compiti, continui contatti tra membri, uso di mezzi e strumenti dedicati, disponibilità di ingenti somme e dialoghi captati che evidenzino l'affectio societatis
- La Corte di appello può fare riferimento alle argomentazioni del giudice di primo grado (doublé conforme), ma deve comunque esplicitare un proprio percorso motivazionale; il semplice rinvio senza adeguata autonoma valutazione può essere censurato solo se manca un'adeguata argomentazione
- Il riconoscimento dell'identità dell'intercettato mediante riconoscimento vocale o nickname è ammissibile ma va considerato elemento corroborante e non unico: è necessario che sia supportato da altri riscontri investigativi concreti (controlli, fotografie, corrispondenze IMEI, riscontri di luogo/tempo)
- Le statuizioni sulla recidiva e sugli aumenti per l'aggravante soggettiva devono essere motivati con chiarezza e rispettare i limiti normativi (art. 99 cod. pen.); l'assenza di motivazione adeguata comporta annullamento parziale
- Se in appello viene esclusa una circostanza aggravante, il giudice deve riconsiderare il trattamento sanzionatorio e motivare eventuali ragioni per non ridurre la pena; la conferma integrale della pena di primo grado senza adeguata spiegazione è censurabile
- Le questioni di merito che richiedono valutazione probatoria pregnante (catalogazione di colloqui, pesatura degli indizi) sono in larga parte inammissibili in Cassazione salvo vizi di motivazione o di diritto evidenti; tuttavia, motivazioni apparenti o prive di specificità sull'identificazione o sul nesso probatorio possono ottenere annullamento e rinvio
- Le censure costituzionali contro l'art. 74 (differente trattamento sanzionatorio) sono difficilmente accoglibili se il legislatore è ritenuto perseguire la tutela di beni collettivi fondamentali (es. salute pubblica) e se al giudice resta un ampio potere discrezionale nella determinazione della pena
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