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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9088/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 29/11/2021. Le censure hanno riguardato: insufficiente o contraddittoria motivazione sulla sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e sul ruolo attribuito ai singoli (in particolare ruolo apicale di Bajramaj); vizi nell'identificazione degli imputati (riconoscimento vocale, nickname, IMEI, collegamenti investigativi); carenze probatorie sui singoli reati-fine e sull'episodio del 28/5/2018; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; vizio nella qualificazione e misura del trattamento sanzionatorio (compreso il riconoscimento della recidiva reiterata e la determinazione degli aumenti per continuazione); violazioni di norme processuali relative all'ammissione di memorie; questione di costituzionalità dell'art. 74 sollevata per Lamaj.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in gran parte rigettato i ricorsi in punto di colpevolezza, ritenendo congrua la motivazione delle decisioni di merito sulla sussistenza del sodalizio e sul ruolo di Bajramaj. Tuttavia: a) per Bajramaj la Corte ha accolto le censure limitatamente al riconoscimento della recidiva reiterata e ad errori nel trattamento sanzionatorio: la sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio su questi soli profili; b) per Lamaj la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio (rigetto nel resto) e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74; c) per Circelli la Corte ha ritenuto manifesta l'apparenza di carenza motivazionale sull'identificazione (nickname/IMEI) e sull'adesione associativa, annullando la sentenza nei suoi confronti con rinvio per nuovo giudizio. Restano confermate le rimanenti statuizioni di colpevolezza ove non specificamente annullate.

Norme richiamate

  • art. 61-bis cod. pen.

    La circostanza aggravante era stata esclusa in appello; la Corte ha constatato che l'esclusione richiede adeguata riflessione sul trattamento sanzionatorio, e che la conferma della pena senza riduzione è errore da correggere in sede di rinvio

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74, commi 1,2 e 6, d.P.R. n. 309/1990

    Per la configurazione dell'associazione finalizzata al narcotraffico non è richiesta una struttura complessa; è sufficiente una organizzazione anche rudimentale con mezzi e ruoli stabili. La Corte ha ritenuto adeguatamente provata la struttura e il numero minimo di partecipi nei casi esaminati

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Riferito alle singole ipotesi di traffico/cessione/trasporto; la richiesta di riconoscere la fattispecie attenuata è stata valutata alla luce delle specifiche prove e contestazioni, con rigetto quando mancavano elementi idonei a caratterizzare i fatti come meno gravi

  • art. 99 cod. pen.

    art. 99, ultimo comma, cod. pen.

    Limiti all'aumento massimo per l'aggravante soggettiva (recidiva). La Corte ha rilevato violazione dell'ultimo comma e ha annullato la statuizione sulla recidiva, rinviando perché il giudice di merito espliciti adeguatamente la motivazione e i calcoli

  • art. 533 cod. proc. pen.

    art. 533, comma 2, cod. proc. pen.

    Obbligo di specificare i criteri di determinazione della pena e gli incrementi derivanti da concorso e continuazione; la Corte ha richiamato l'obbligo e ha annullato le statuizioni sanzionatorie carenti di specificazione

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella questione di costituzionalità dell'art. 74: la Corte ha ritenuto infondata la censura su presunta violazione del principio di uguaglianza, ritenendo giustificato il differente trattamento sanzionatorio per la protezione della salute pubblica

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nella questione di costituzionalità: la Corte ha ritenuto che il diverso trattamento sanzionatorio non contrasti con i limiti dell'art. 27, terzo comma, dato il potere del giudice di modulare la pena nell'ambito della cornice edittale

Massime di principio

  • La configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) può essere provata anche tramite elementi 'rudimentali' di organizzazione: ripartizione di compiti, continui contatti tra membri, uso di mezzi e strumenti dedicati, disponibilità di ingenti somme e dialoghi captati che evidenzino l'affectio societatis
  • La Corte di appello può fare riferimento alle argomentazioni del giudice di primo grado (doublé conforme), ma deve comunque esplicitare un proprio percorso motivazionale; il semplice rinvio senza adeguata autonoma valutazione può essere censurato solo se manca un'adeguata argomentazione
  • Il riconoscimento dell'identità dell'intercettato mediante riconoscimento vocale o nickname è ammissibile ma va considerato elemento corroborante e non unico: è necessario che sia supportato da altri riscontri investigativi concreti (controlli, fotografie, corrispondenze IMEI, riscontri di luogo/tempo)
  • Le statuizioni sulla recidiva e sugli aumenti per l'aggravante soggettiva devono essere motivati con chiarezza e rispettare i limiti normativi (art. 99 cod. pen.); l'assenza di motivazione adeguata comporta annullamento parziale
  • Se in appello viene esclusa una circostanza aggravante, il giudice deve riconsiderare il trattamento sanzionatorio e motivare eventuali ragioni per non ridurre la pena; la conferma integrale della pena di primo grado senza adeguata spiegazione è censurabile
  • Le questioni di merito che richiedono valutazione probatoria pregnante (catalogazione di colloqui, pesatura degli indizi) sono in larga parte inammissibili in Cassazione salvo vizi di motivazione o di diritto evidenti; tuttavia, motivazioni apparenti o prive di specificità sull'identificazione o sul nesso probatorio possono ottenere annullamento e rinvio
  • Le censure costituzionali contro l'art. 74 (differente trattamento sanzionatorio) sono difficilmente accoglibili se il legislatore è ritenuto perseguire la tutela di beni collettivi fondamentali (es. salute pubblica) e se al giudice resta un ampio potere discrezionale nella determinazione della pena

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