Cassazione Penale, Ordinanza n. 30995/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari, giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la sua richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena derivante da una sentenza definitiva. In sintesi deduceva: 1) erronea applicazione dell'art. 583 c.p.p. e mancato riconoscimento del divieto di dimora come misura da detrarre dalla pena residua; 2) erronea applicazione degli artt. 521 c.p.p. e 157 c.p.; 3) erronea applicazione di legge penale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 612-bis, comma 3, c.p. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice dell'esecuzione, non sorrette da specifica critica, e comunque manifestamente infondate. Sono stati dichiarati inammissibili anche i motivi aggiunti depositati successivamente, in quanto meramente illustrativi dei motivi originari e privi di elementi nuovi utili a superare l'inammissibilità.
Norme richiamate
La censura sul mancato computo del divieto di dimora come misura detraibile dalla pena è stata ritenuta non ammissibile e comunque infondata, poiché il giudice dell'esecuzione aveva correttamente distinto la misura dal trattamento detentivo.
Richiamato dalla difesa come parametro di censura, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non specificamente critico rispetto alla motivazione dell'ordinanza impugnata.
Invocato congiuntamente all'art. 521 c.p.p.; la censura è stata ritenuta inammissibile e non decisiva nel giudizio di legittimità così proposto.
Il mancato riconoscimento della prevalenza o equivalenza delle attenuanti sull'aggravante è stato ritenuto irrilevante ai fini della sospensione dell'esecuzione quando il titolo di condanna è comunque un delitto aggravato ostativo.
La condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo impedisce la concessione del beneficio della sospensione dell'ordine di esecuzione anche se nel giudizio di merito le attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti sulle aggravanti, poiché la comparazione opera solo quoad poenam e non incide sugli elementi tipizzanti la fattispecie ostativa.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre doglianze già vagliate e disattese dal giudice dell'esecuzione, senza una specifica confutazione della motivazione impugnata.
- La diversa natura ontologica tra pena detentiva e misure limitative della libertà personale o di dimora impedisce di trattare automaticamente il divieto di dimora come periodo da sottrarre alla pena da espiare.
- Ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 4-bis ord. pen., la rilevanza ostativa del titolo di condanna non è superata dal giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, perché tale giudizio incide solo sulla quantificazione della pena e non sulla qualificazione ostativa del reato.
- Sono inammissibili i motivi aggiunti che non introducano profili nuovi e si limitino a rafforzare le censure originarie senza renderle ammissibili.
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