Cassazione Penale, Ordinanza n. 30931/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un solo motivo: ha contestato il giudizio di responsabilità sostenendo che il fatto accertato non dimostrasse la sopravvenuta inefficacia dell'autorizzazione in deroga concessa dal Magistrato di sorveglianza il 6 novembre 2019. Secondo la difesa, mancherebbero elementi idonei a ritenere caducata tale autorizzazione; la ricorrente avrebbe quindi agito entro i limiti del titolo autorizzativo. La Corte di cassazione ha però rilevato che la stessa autorizzazione consentiva l'uscita dal luogo di restrizione solo in una fascia oraria limitata (dalle 10 alle 12), incompatibile con la condotta contestata, avvenuta alle ore 15:30 del 6 dicembre 2019.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l'unica censura è stata ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha osservato che, anche alla luce del contenuto dell'autorizzazione in deroga richiamata dalla difesa, la condotta riscontrata si collocava fuori dall'orario espressamente consentito, sicché il rilievo difensivo non era idoneo a scalfire il giudizio di responsabilità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una censura manifestamente infondata quando il provvedimento impugnato abbia già dato conto, in modo logicamente sufficiente, di un dato fattuale incompatibile con la tesi difensiva.
- Quando la difesa fonda l'impugnazione su un titolo autorizzativo o su una deroga, occorre verificare non solo l'esistenza del titolo, ma anche i suoi limiti concreti, tra cui l'arco temporale consentito: la condotta posta in essere fuori da tali limiti non può essere giustificata dal provvedimento richiamato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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