Cassazione Penale, Ordinanza n. 30911/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto condannato per il reato di detenzione e cessione di hashish di modesta quantità, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte d'appello aveva confermato la condanna del Tribunale a sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, con sospensione condizionale della pena, confisca e distruzione dello stupefacente. In cassazione la difesa ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione e illogicità della ricostruzione dei fatti, sostenendo che non fosse chiarito se l'imputato fosse venditore o acquirente, e contestando la valorizzazione di fuga, tentativo di disfarsi del giubbotto, possesso di denaro, confezionamento della droga e presunta cessione osservata dagli operanti; 2) violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la modestissima quantità di hashish, la giovane età e l'incensuratezza dell'imputato al momento del fatto, nonché contestando il richiamo a precedenti penali successivi; 3) violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4 e 62-bis c.p., per il mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro e danno di speciale tenuità e delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova lettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e non si confrontava con la motivazione d'appello, che aveva valorizzato l'osservazione diretta della cessione, il pagamento di 10 euro, il rinvenimento di hashish confezionato e occultato, e il tentativo di disfarsi del giubbotto. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva correttamente negato la particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. tenendo conto non solo della condotta, ma anche della personalità del reo e dei precedenti specifici, oltre alla mancanza di elementi allegati idonei a sovvertire tale valutazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non comporta automaticamente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., che richiede una verifica autonoma della speciale tenuità sia del lucro sia dell'evento; quanto alle generiche, la loro esclusione è stata ritenuta adeguatamente motivata per l'assenza di elementi positivi e per la spregiudicatezza della condotta. La condanna è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie è stata riqualificata nell'ipotesi di lieve entità; la lieve entità non implica automaticamente altre attenuanti o la non punibilità ex art. 131-bis c.p.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione è deducibile solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria in modo evidente; non può essere usato per chiedere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La violazione di legge è stata dedotta in relazione al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti, ma le censure sono state respinte perché la valutazione di merito era conforme a legge.
"non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale"
La particolare tenuità richiede congiuntamente offesa tenue e non abitualità; il giudice deve valutare in concreto condotta, danno/pericolo, criteri dell'art. 133 c.p. e condotta successiva.
art. 133, primo comma, cod. pen.
I criteri di valutazione della particolare tenuità richiedono considerazione di natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo, modalità dell'azione, gravità del danno o pericolo, intensità del dolo o grado della colpa e condotta successiva.
L'attenuante della speciale tenuità del lucro o del danno richiede una verifica autonoma e puntuale; non consegue automaticamente alla qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Le attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale di merito; possono essere negate con motivazione basata su elementi negativi prevalenti e non sono dovute in via presuntiva.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata per le conclusioni del Procuratore generale nel procedimento in camera di consiglio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio: è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, solleciti una lettura alternativa e più favorevole dei fatti rispetto a quella adottata dai giudici di merito.
- La motivazione è censurabile solo se presenta un vizio manifesto, percepibile ictu oculi; non basta che la difesa proponga una diversa interpretazione di singoli indizi o circostanze.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. occorre una valutazione complessiva e concreta della fattispecie: la particolare tenuità non si desume dal solo dato quantitativo della sostanza o da un singolo indice, ma dal combinato apprezzamento di condotta, danno/pericolo e non abitualità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere esclusa anche valorizzando la personalità dell'imputato e la presenza di precedenti specifici, se tali dati sono rilevanti per escludere la non abitualità e per apprezzare la concreta offensività del fatto.
- La qualificazione del fatto in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.: occorre un accertamento autonomo sulla speciale tenuità del lucro perseguito o conseguito e dell'evento dannoso o pericoloso.
- Le attenuanti generiche non sono un beneficio dovuto: possono essere negate con motivazione sintetica ma congrua, ove il giudice valorizzi elementi negativi prevalenti, come la spregiudicatezza della condotta, l'assenza di resipiscenza e le modalità di commissione del fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30920/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30921/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30922/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30930/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30931/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30937/2025 del 16/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →