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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30911/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto condannato per il reato di detenzione e cessione di hashish di modesta quantità, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte d'appello aveva confermato la condanna del Tribunale a sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, con sospensione condizionale della pena, confisca e distruzione dello stupefacente. In cassazione la difesa ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione e illogicità della ricostruzione dei fatti, sostenendo che non fosse chiarito se l'imputato fosse venditore o acquirente, e contestando la valorizzazione di fuga, tentativo di disfarsi del giubbotto, possesso di denaro, confezionamento della droga e presunta cessione osservata dagli operanti; 2) violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la modestissima quantità di hashish, la giovane età e l'incensuratezza dell'imputato al momento del fatto, nonché contestando il richiamo a precedenti penali successivi; 3) violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4 e 62-bis c.p., per il mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro e danno di speciale tenuità e delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova lettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e non si confrontava con la motivazione d'appello, che aveva valorizzato l'osservazione diretta della cessione, il pagamento di 10 euro, il rinvenimento di hashish confezionato e occultato, e il tentativo di disfarsi del giubbotto. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva correttamente negato la particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. tenendo conto non solo della condotta, ma anche della personalità del reo e dei precedenti specifici, oltre alla mancanza di elementi allegati idonei a sovvertire tale valutazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non comporta automaticamente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., che richiede una verifica autonoma della speciale tenuità sia del lucro sia dell'evento; quanto alle generiche, la loro esclusione è stata ritenuta adeguatamente motivata per l'assenza di elementi positivi e per la spregiudicatezza della condotta. La condanna è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie è stata riqualificata nell'ipotesi di lieve entità; la lieve entità non implica automaticamente altre attenuanti o la non punibilità ex art. 131-bis c.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione è deducibile solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria in modo evidente; non può essere usato per chiedere una nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La violazione di legge è stata dedotta in relazione al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti, ma le censure sono state respinte perché la valutazione di merito era conforme a legge.

  • art. 131-bis cod. pen.

    "non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale"

    La particolare tenuità richiede congiuntamente offesa tenue e non abitualità; il giudice deve valutare in concreto condotta, danno/pericolo, criteri dell'art. 133 c.p. e condotta successiva.

  • art. 133, primo comma, cod. pen.

    I criteri di valutazione della particolare tenuità richiedono considerazione di natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo, modalità dell'azione, gravità del danno o pericolo, intensità del dolo o grado della colpa e condotta successiva.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante della speciale tenuità del lucro o del danno richiede una verifica autonoma e puntuale; non consegue automaticamente alla qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale di merito; possono essere negate con motivazione basata su elementi negativi prevalenti e non sono dovute in via presuntiva.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Norma richiamata per le conclusioni del Procuratore generale nel procedimento in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio: è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, solleciti una lettura alternativa e più favorevole dei fatti rispetto a quella adottata dai giudici di merito.
  • La motivazione è censurabile solo se presenta un vizio manifesto, percepibile ictu oculi; non basta che la difesa proponga una diversa interpretazione di singoli indizi o circostanze.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. occorre una valutazione complessiva e concreta della fattispecie: la particolare tenuità non si desume dal solo dato quantitativo della sostanza o da un singolo indice, ma dal combinato apprezzamento di condotta, danno/pericolo e non abitualità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere esclusa anche valorizzando la personalità dell'imputato e la presenza di precedenti specifici, se tali dati sono rilevanti per escludere la non abitualità e per apprezzare la concreta offensività del fatto.
  • La qualificazione del fatto in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.: occorre un accertamento autonomo sulla speciale tenuità del lucro perseguito o conseguito e dell'evento dannoso o pericoloso.
  • Le attenuanti generiche non sono un beneficio dovuto: possono essere negate con motivazione sintetica ma congrua, ove il giudice valorizzi elementi negativi prevalenti, come la spregiudicatezza della condotta, l'assenza di resipiscenza e le modalità di commissione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCause di non punibilitàElemento soggettivoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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