Cassazione Penale, Ordinanza n. 30930/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non viene disposta alcuna modifica della decisione di merito, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 29/01/2025. Dalla motivazione emerge che la doglianza riproponeva censure già esaminate nei gradi di merito sull'integrità del telefono cellulare attribuito alla disponibilità del ricorrente e introdotto nella struttura carceraria in violazione dell'art. 391-ter c.p.p. La Corte rileva che i giudici di merito avevano già vagliato e disatteso tali rilievi con argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche. Non sono indicati ulteriori motivi specifici oltre alla riproposizione delle censure sulla disponibilità/integrità del cellulare sequestrato o comunque valutato come prova dei fatti contestati.
Norme richiamate
introdotto nella struttura carceraria di riferimento in violazione dell'ari 391 ter cpf
La Corte richiama la norma come parametro violato nella condotta contestata, relativa all'introduzione del telefono cellulare in carcere.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e quella al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte e già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito ha affrontato le doglianze con argomenti giuridicamente corretti, puntuali e logicamente coerenti con le risultanze probatorie, il ricorso che si limiti a reiterare le stesse contestazioni non supera il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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