Cassazione Penale, Ordinanza n. 30920/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 21/11/2024. Dal testo emerge che i motivi di censura miravano a contrastare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato ascritto, quindi a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito già compiuto dai giudici di primo e secondo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché dirette contro valutazioni di fatto già adeguatamente esaminate e disattese con argomentazioni corrette, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste illogicità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano volte a contestare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato, profili già vagliati e respinti dai giudici di merito con motivazione immune da manifeste incongruenze logiche. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una mera contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove già compiute dai giudici di merito.
- Le censure che attaccano la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, se già esaminate con motivazione logica e giuridicamente corretta dai giudici di merito, non consentono una nuova valutazione di merito in sede di legittimità.
- Quando il provvedimento impugnato è immune da manifeste incongruenze logiche e le doglianze sono generiche o reiterative, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.
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