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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30920/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 21/11/2024. Dal testo emerge che i motivi di censura miravano a contrastare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato ascritto, quindi a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito già compiuto dai giudici di primo e secondo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché dirette contro valutazioni di fatto già adeguatamente esaminate e disattese con argomentazioni corrette, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste illogicità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano volte a contestare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato, profili già vagliati e respinti dai giudici di merito con motivazione immune da manifeste incongruenze logiche. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una mera contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove già compiute dai giudici di merito.
  • Le censure che attaccano la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, se già esaminate con motivazione logica e giuridicamente corretta dai giudici di merito, non consentono una nuova valutazione di merito in sede di legittimità.
  • Quando il provvedimento impugnato è immune da manifeste incongruenze logiche e le doglianze sono generiche o reiterative, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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