Cassazione Penale, Ordinanza n. 30922/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Non vi è stata modifica nel merito della decisione di appello, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 30/09/2024. L'unica doglianza dedotta riguardava il mancato riconoscimento della continuazione tra due fatti di calunnia a lui ascritti, sostenendo in sostanza che i due episodi dovessero essere unificati sotto il vincolo della continuazione. La Corte di cassazione rileva che la censura ripropone questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, coerente con le emergenze probatorie e immune da manifeste incongruenze logiche.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza evidenziare errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
- Il mancato riconoscimento della continuazione tra più fatti contestati non può essere utilmente censurato in cassazione se la motivazione dei giudici di merito risulta giuridicamente corretta, coerente con gli elementi acquisiti e priva di evidenti incongruenze logiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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