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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25821/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di competenze legali maturate in relazione a due procedure. L'opponente ha contestato il credito nel merito e ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione di somme già versate e, in alternativa, la compensazione. Il tribunale ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto e respinto le ulteriori domande. In cassazione il soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto nullità dell'ordinanza per omessa o carente motivazione, sostenendo che il tribunale avesse in modo apodittico ritenuto di difficile comprensione una clausola della polizza assicurativa DAS e, da ciò, escluso la responsabilità professionale del difensore; con il secondo ha denunciato violazione di norme in tema di risarcimento del danno, prestazione d'opera professionale e correttezza, assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la responsabilità del professionista perché la clausola contrattuale era in realtà di facile interpretazione. La Corte rileva tuttavia che il ricorso non era procedibile perché non era stata depositata, nei termini, copia autentica dell'ordinanza impugnata con la relata di notificazione e, comunque, il ricorso sarebbe stato inammissibile poiché non censurava tutte le autonome rationes decidendi poste a base del rigetto della domanda relativa alla vicenda DAS.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia autentica dell'ordinanza impugnata con la relata di notifica entro il termine di legge. Ha inoltre osservato, per completezza, che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile perché non investiva una delle due rationes decidendi autonome della decisione di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo nel rito sommario.

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    impone il deposito, nei termini, della copia autentica del provvedimento impugnato con la relata di notificazione; la mancanza determina improcedibilità del ricorso.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla responsabilità professionale e sul danno risarcibile.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione del danno.

  • art. 2230 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma sul contratto d'opera professionale.

  • art. 2236 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità del professionista per prestazioni implicanti problemi tecnici di speciale difficoltà.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza nel rapporto obbligatorio.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dal ricorrente, verosimilmente in tema di diligenza professionale, ma il testo fornisce la sola indicazione numerica della norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    consente, in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione, il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile quando non sia depositata, nel termine di legge, copia autentica del provvedimento impugnato munita della relata di notificazione; il vizio non è sanato dalla sola produzione di parte diversa se questa non vi provvede spontaneamente.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se censura soltanto una di esse e lascia intatta l'altra.
  • La censura di omessa o carente motivazione non è idonea, da sola, a superare una decisione che sia sorretta da una autonoma ratio non specificamente impugnata.
  • In sede di legittimità, la contestazione della responsabilità professionale deve confrontarsi con tutte le argomentazioni decisive poste dal giudice di merito a base del rigetto della domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleMandato
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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