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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37159/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditrice)

La controversia

Una società debitrice aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivo di prestazioni di trasporto e smaltimento rifiuti. Nell'opposizione aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, sostenendo che dovesse operare il foro convenzionale esclusivo di Roma previsto in un precedente ordine/contratto di servizio. Il Tribunale aveva rigettato l'eccezione ritenendo che le fatture azionate si riferissero a prestazioni diverse e successive rispetto al contratto scritto, per le quali non era stata pattuita alcuna clausola derogatoria di competenza. Con il regolamento di competenza la società ricorrente ha insistito nel sostenere che le prestazioni fatturate si inserissero comunque nel medesimo rapporto contrattuale principale, che le parti avessero di fatto continuato a utilizzare l'ordine di servizio originario e che la clausola di foro esclusivo dovesse quindi applicarsi anche alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo. Ha inoltre sostenuto che il termine contenuto nell'ordine di servizio era solo un termine di adempimento, prorogabile, e che l'importo indicato nel contratto era meramente orientativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il regolamento di competenza e lo ha dichiarato inammissibile, confermando la competenza del Tribunale di Napoli. Ha affermato che la continuità di fatto delle prestazioni rispetto al contesto operativo non basta a estendere automaticamente una clausola di deroga alla competenza territoriale, la quale richiede una pattuizione espressa e inequivoca. Ha inoltre escluso che una clausola che delimitava nel tempo e nel contenuto l'efficacia del rapporto potesse essere prorogata implicitamente senza un successivo atto negoziale esplicito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La clausola di deroga convenzionale della competenza territoriale attribuisce competenza esclusiva solo se risulta da una pattuizione espressa, inequivoca e non desumibile per via interpretativa o sistematica.
  • La mera prosecuzione di fatto di rapporti esecutivi o la continuità del contesto operativo non è sufficiente a estendere nel tempo una clausola di foro esclusivo prevista per un contratto che abbia un ambito temporale e contenutistico delimitato.
  • Quando un contratto prevede un termine finale preciso e lo qualifica come essenziale e perentorio, la sua efficacia non può essere prorogata implicitamente; per una nuova regolazione occorre un successivo atto negoziale espresso.
  • Una clausola di foro esclusivo non può essere applicata a prestazioni che, per oggetto, epoca o valore, risultino riferibili a rapporti nuovi o diversi rispetto a quello originario richiamato dal contratto scritto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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