Cassazione Civile, Ordinanza n. 03236/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La società conduttrice aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con cui la controparte, in qualità di locatrice, chiedeva il pagamento di euro 36.347,22 a titolo di indennità di avviamento per la cessazione del rapporto locativo commerciale. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e confermato il decreto; la Corte d’appello aveva rigettato l’appello della conduttrice. In Cassazione la ricorrente aveva dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 34 L. n. 392/1978, sostenendo che l’indennità di avviamento non fosse dovuta in caso di risoluzione per disdetta o recesso del conduttore stesso. Prima della decisione sul merito, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio di cassazione e la controricorrente ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché è intervenuta rituale rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, accettata dalla controricorrente. Ne è seguita la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell’insussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
La ricorrente lo ha invocato come parametro del motivo di legittimità, ma la Corte non è entrata nell’esame del motivo per sopravvenuta rinuncia al ricorso.
nella previsione in cui la corresponsione dell’indennità di avviamento a favore del conduttore non è dovuta in caso di risoluzione per disdetta o recesso del conduttore stesso
È la norma sostanziale richiamata come violata dalla ricorrente nel sostenere l’inesigibilità dell’indennità di avviamento nel caso di cessazione del rapporto per iniziativa del conduttore.
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.
Indica il rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
insussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte esclude l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in applicazione dell’insegnamento delle Sezioni Unite richiamato nell’ordinanza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
È il parametro del contributo unificato richiamato per il raffronto con l’ulteriore importo non dovuto.
Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315
Viene richiamata come precedente di legittimità per affermare che, in caso di estinzione del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando interviene una rinuncia ritualmente accettata dalla parte resistente nel giudizio di cassazione, la Corte deve dichiarare l’estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia agli atti, non si provvede sulle spese se la Corte ritiene che non debba essere emessa statuizione in tal senso secondo il contenuto del provvedimento.
- L’estinzione del giudizio di cassazione esclude i presupposti processuali per l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia rende superfluo ogni accertamento sulla fondatezza della censura sostanziale proposta contro la sentenza impugnata.
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