Cassazione Penale, Ordinanza n. 13757/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati o comunque non scrutinabili in sede di legittimità i motivi proposti. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. La difesa ha dedotto, con il primo motivo, vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, sostenendo carenza e insufficienza della motivazione, inosservanza degli artt. 192 c.p.p. e 110 c.p., nonché erronea applicazione delle norme sugli elementi costitutivi del delitto. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come vizio di legittimità, mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto e della prova, già adeguatamente esaminati dai giudici di merito, i quali avevano dato conto delle risultanze investigative, tra cui l'osservazione dell'imputato mentre apriva il garage contenente lo stupefacente con chiavi in suo possesso. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione fondata sulla gravità del fatto e sulla negativa personalità dell'imputato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito; la Corte non ne rivede la sussistenza in fatto, ritenendo non consentita in cassazione una nuova valutazione probatoria.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa come parametro della motivazione, ma senza accoglimento della censura.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato per contestare la motivazione della decisione di merito, ma la Corte ritiene la motivazione congrua e adeguata.
Invocato per censurare la valutazione della prova; la Corte afferma che la doglianza mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto.
Richiamato dalla difesa nella censura relativa agli elementi del reato, ma senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.
Usato come criterio di riferimento per il diniego delle attenuanti generiche, potendo il giudice valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, logica e coerente con quella di primo grado.
- La censura sulla responsabilità penale è inammissibile se mira a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove già compiuto dai giudici di merito, salvo il caso di manifesta illogicità o mancanza assoluta di motivazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza anche un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., come la gravità del fatto o la negativa personalità dell'imputato.
- In cassazione non è sindacabile la determinazione della pena quando essa non sia frutto di arbitrio o di un ragionamento illogico; è quindi inammissibile la doglianza che chieda solo una diversa quantificazione sanzionatoria senza denunciare reali vizi di legittimità.
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