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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35853/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto qualificato dalla Corte d'appello come subordinato dal 2013 tra una società di allestimenti e un collaboratore che svolgeva attività di designer. Il giudice di merito ha ritenuto che il lavoratore operasse con postazione fissa, strumenti forniti dall'impresa, compenso mensile fisso, continuità della prestazione e assenza di rischio imprenditoriale, dichiarando inoltre nullo il licenziamento intimato oralmente e riconoscendo l'inquadramento nel livello AC2 del CCNL Legno e Arredo Industria. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2094 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente desunto la subordinazione da una rivalutazione del materiale probatorio, mentre il collaboratore non era inserito stabilmente nell'organizzazione, non aveva obbligo di presenza, poteva lavorare per altri committenti ed emetteva fatture anche verso terzi; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che il rapporto fosse cessato per iniziativa datoriale, nonostante la dedotta sospensione del rapporto a luglio 2020 per riduzione dei costi nel contesto della crisi pandemica; 3) omesso esame di un fatto decisivo in tema di inquadramento, deducendo che non vi fosse prova né specifica allegazione idonea a ricondurre le mansioni al livello AC2, riservato a lavoratori con responsabilità di altri dipendenti e funzioni di coordinamento, guida e controllo. Il controricorrente ha inoltre chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal lavoratore, ritenendo che l'erronea indicazione del numero di sentenza impugnata fosse un mero errore materiale, ma ha poi dichiarato inammissibile l'intero ricorso. In particolare ha affermato che il primo motivo mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti, attività sottratta al sindacato di legittimità; il secondo motivo non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava la qualificazione giuridica dell'interruzione del rapporto; il terzo motivo era inammissibile perché non indicava specificamente il fatto storico omesso, non localizzava le contestazioni negli atti processuali e, in sostanza, censurava la ricostruzione fattuale delle mansioni e non la sussunzione giuridica. È stata quindi confermata la soccombenza della società con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato. È stata anche rigettata la domanda del controricorrente ex art. 96 c.p.c., perché priva di allegazioni idonee a consentire la liquidazione del danno.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    La qualificazione del rapporto come subordinato richiede la corretta individuazione dei criteri normativi, mentre la valutazione delle risultanze istruttorie per verificare se il parametro sia integrato è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge, ma non consente di rimettere in discussione la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il motivo è ammissibile solo se denuncia effettivamente un vizio processuale riconducibile al paradigma invocato; non può essere usato per contestare la qualificazione giuridica dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e specificamente indicato; non basta censurare la valutazione delle prove o la sussunzione giuridica.

  • art. 18, primo comma, L. n. 300 del 1970

    Il licenziamento orale è stato ricondotto alla nullità con conseguente tutela reintegratoria e risarcitoria secondo il regime richiamato dalla Corte territoriale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio con ordinanza, secondo il rito camerale previsto per il ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    "se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza"

    La condanna per responsabilità aggravata richiede la domanda di parte e l'allegazione/prova di elementi utili a identificare e liquidare il danno; la sola affermazione di mala fede o colpa grave non basta.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso integra il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura sulla qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato è ammissibile solo se investe l'individuazione del parametro giuridico astratto; la valutazione delle prove e degli indici fattuali di subordinazione resta riservata al giudice di merito ed è, di regola, insindacabile.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito; non è consentito trasformarlo in una contestazione della ricostruzione probatoria o della qualificazione giuridica dei fatti.
  • La denuncia di omesso esame non può essere utilizzata per contestare la sussunzione giuridica della fattispecie, poiché tale critica appartiene semmai al vizio di violazione di legge, ove ne ricorrano i presupposti.
  • Per la responsabilità aggravata ex art. 96, primo comma, c.p.c., non è sufficiente allegare la mala fede o la colpa grave della controparte: occorre anche allegare e provare elementi concreti idonei a individuare il danno e a consentirne la liquidazione, anche equitativa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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