Cassazione Penale, Sentenza n. 13726/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato il riesame del decreto del G.I.P. di Gela del 11/09/2025 disponendo il sequestro preventivo della somma di euro 25.630,11, finalizzato alla confisca come profitto di reati fallimentari. Il ricorrente censura la carenza di specificità nella individuazione delle condotte che avrebbero integrato il fumus commissi delicti, la mancata indicazione del periculum in mora e l'assenza del nesso causale tra la somma sequestrata e il profitto del reato. Sostiene altresì che, a distanza di oltre sette anni dai fatti, il sequestro reale sia divenuto privo di funzione cautelare e assuma connotazione afflittiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione adeguata e non meramente apparente: ha condiviso e integrato gli elementi indiziari del G.I.P. sul fumus dei reati fallimentari, ha evidenziato la rilevante perdita di esercizio e la gestione distrattiva della L.P.G., nonché la posizione consapevole del ricorrente quale amministratore pro-tempore. Quanto al periculum in mora, la Corte ha ritenuto motivata la previsione del rischio di dispersione del denaro, anche per la facile occultabilità delle somme liquidi e per i precedenti comportamenti distrattivi, giustificando così l'anticipazione degli effetti della confisca. In conseguenza ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e dell'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017).
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1) e n. 2), 223, commi 1 e 2, 219, commi 1 e 2, legge fallimentare
Norme del diritto fallimentare invocate come fattispecie di reato (distrazione, cagionamento del fallimento, mancata tenuta delle scritture) i cui proventi sono stati ritenuti presupposto per la confisca e il sequestro preventivo.
Richiamato quale figura di concorso di persone nei reati fallimentari contestati (concorso di persone nell'azione delittuosa).
Fissa i limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali: ammesso per violazione di legge e per vizi della motivazione così gravi da rendere incomprensibile il percorso argomentativo.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la giurisprudenza richiede che il provvedimento contenga motivazione anche del periculum in mora, calibrata in rapporto alla specificità del bene e alla finalità anticipatoria della confisca.
Norma sulla confisca: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere motivato anche in relazione all'esigenza anticipatoria di impedire la dispersione del profitto del reato.
Richiamato in relazione alla tutela patrimoniale dei creditori: la sottrazione del patrimonio societario compromette la garanzia generale dei creditori e giustifica il rischio di dispersione.
Norma che disciplina le spese processuali; utilizzata per la condanna alle spese per inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Consente di aumentare, oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p., la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per fissare l'importo di euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro ordinanze cautelari reali è ammesso principalmente per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; censure generiche prive di confronto critico con le risultanze non sono idonee.
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca occorre motivazione specifica sia sul fumus commissi delicti sia sul periculum in mora; tuttavia la motivazione può essere modulata in ragione della natura del bene e dello stadio interlocutorio del procedimento.
- Il periculum in mora può desumersi dal rischio concreto di dispersione o occultamento del denaro, soprattutto se sussistono precedenti condotte distrattive o difficoltà oggettive di rintraccio e recupero delle somme.
- Il tempo intercorrente tra i fatti e il sequestro non esclude automaticamente la sussistenza del periculum se sono dimostrabili elementi che rendono attuale il rischio di dispersione.
- Le contestazioni difensive devono essere puntuali: per contrastare il sequestro è utile dimostrare l'assenza del nesso causale tra la somma e il profitto illecito, la tracciabilità delle somme e l'assenza di elementi concreti di rischio di dispersione.
- Per l'azione dell'Autorità giudiziaria: bisogna documentare con precisione la correlazione tra i singoli flussi finanziari e i reati contestati e illustrare le ragioni contingenti che giustificano l'anticipazione degli effetti della confisca.
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