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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34221/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di una verifica fiscale generale e del relativo processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, fondato su otto rilievi ai fini IVA e delle imposte dirette, nei confronti di una società. La CTP rigettava il ricorso della contribuente; la CTR della Sardegna accoglieva parzialmente l'appello, annullando alcuni rilievi, tra cui quello relativo alla presunta sottofatturazione nella vendita di un immobile ad uso alberghiero e quello relativo alla deducibilità dei compensi corrisposti all'amministratore. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: con i primi due censurava, sotto il profilo motivazionale, la valutazione della CTR sul rilievo concernente la cessione dell'immobile, sostenendo un travisamento delle perizie tecniche e l'erronea esclusione di indici di antieconomicità; con il terzo denunciava la violazione delle norme fiscali e civilistiche sulla deducibilità dei compensi degli amministratori, assumendo che la delibera assembleare fosse intervenuta solo in data successiva o comunque non fosse idonea a fondare la deduzione, in difetto di preventiva specifica determinazione del compenso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo inammissibile e comunque infondato il vizio motivazionale dedotto sull'accertamento relativo alla vendita dell'immobile, perché l'Amministrazione non aveva rispettato l'onere di riprodurre o produrre le perizie richiamate e, in ogni caso, la CTR aveva motivato in modo sufficiente l'insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti per la rettifica del prezzo di vendita. Ha invece accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ritenendo fondata la censura sulla deducibilità dei compensi dell'amministratore: la CTR aveva riconosciuto la deduzione sulla sola base del pagamento, senza verificare la sussistenza di una preventiva e specifica delibera assembleare che, in mancanza di previsione statutaria, è necessaria per determinare il compenso degli amministratori di società di capitali e per conferire certezza al costo dedotto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sardegna in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile quando la censura non consente il controllo del contenuto degli atti richiamati e, comunque, infondato se la sentenza di merito contiene una motivazione adeguata sulla mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata ravvisata con riferimento alla disciplina civilistica e fiscale dei compensi degli amministratori, per non avere il giudice di merito applicato il principio della necessaria preventiva deliberazione assembleare.

  • art. 95, comma 5, D.P.R. 917/1986

    La deducibilità del costo del compenso amministratore presuppone il rispetto delle regole civilistiche sulla sua determinazione e imputazione.

  • art. 109, comma 5, D.P.R. 917/1986

    La deduzione dei componenti negativi richiede certezza del costo e del relativo collegamento al periodo d'imposta.

  • art. 2389 c.c.

    Se lo statuto non stabilisce il compenso degli amministratori, è necessaria una delibera assembleare esplicita; essa non può essere implicita nell'approvazione del bilancio.

  • art. 2427, comma 1, n. 16, c.c.

    È richiamata dalla ricorrente come norma del sistema contabile, ma la decisione si incentra soprattutto sulla necessità della delibera assembleare per rendere certo il costo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di travisamento o omessa motivazione su risultanze tecniche richiede che la parte riproduca o produca gli atti e i documenti decisivi sui quali fonda il motivo, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In materia di accertamento del valore di cessione di un immobile, l'Amministrazione non può fondare la rettifica su criteri astratti di antieconomicità o su perizie non pertinenti se il giudice di merito ha accertato, con motivazione congrua, l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Ai fini della deducibilità fiscale del compenso degli amministratori di società di capitali, quando il compenso non sia determinato nell'atto costitutivo, è necessaria una preventiva e specifica delibera assembleare; l'effettivo pagamento o lo svolgimento dell'attività gestoria non bastano da soli a rendere deducibile il costo.
  • La delibera assembleare successiva non può sanare la mancanza del necessario previo atto di determinazione del compenso, perché la fonte dell'obbligazione patrimoniale deve essere certa prima della deduzione del costo.
  • La prova del versamento di una somma all'amministratore non è sufficiente, da sola, a dimostrare la deducibilità del relativo costo in assenza della prova del valido titolo deliberativo che ne fondi l'obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoAmministratoriImpugnazioni
RamiTributiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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