Cassazione Civile, Ordinanza n. 00779/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava un credito d'imposta utilizzato negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 per nuovi investimenti produttivi ex art. 8 L. n. 388/2000. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo provato che l'acquisto del bene strumentale fosse avvenuto prima dell'8 luglio 2002, data di entrata in vigore del d.l. n. 138/2002 che aveva trasformato il regime dell'agevolazione da automatico ad autorizzativo. La CTR aveva valorizzato un fax del 1° luglio 2002, contenente una conferma d'ordine del macchinario, affermando che, per disconoscerne l'efficacia probatoria, l'Ufficio avrebbe dovuto provarne la falsità o contestarne la veridicità in udienza. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il momento rilevante non era la ricezione della conferma d'ordine, ma la stipula del contratto di leasing del 29 luglio 2002, successivo all'8 luglio 2002, e aggiungendo che il fax era una mera proposta contrattuale priva di prova di ricezione; con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 2704, 2697 c.c. e dell'art. 8 L. n. 377/2000, per avere la CTR ritenuto concluso il contratto prima dell'8 luglio 2002 sulla base di un fax privo di data certa e comunque contenente solo una proposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., poiché il ricorso non indicava ragioni di fatto diverse poste a base della decisione di primo e secondo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c., perché non ricostruiva compiutamente l'iter formativo del contratto e riportava solo parzialmente il contenuto del fax; inoltre, sotto la rubrica della violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta operata dai giudici di merito, profilo sottratto al sindacato di legittimità. Conseguentemente l'Agenzia è stata condannata alle spese. La Corte ha anche escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la ricorrente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Norma agevolativa sul credito d'imposta per nuovi investimenti produttivi, rilevante per verificare la spettanza del beneficio in relazione alla data di avvio dell'investimento.
Ha segnato, secondo il testo, il passaggio del regime dell'agevolazione dal sistema automatico a quello autorizzativo con efficacia dall'8 luglio 2002.
Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando vi sia doppia conforme, anche se la sentenza d'appello aggiunga argomenti ulteriori a quelli del primo giudice.
Il ricorso deve contenere una compiuta esposizione dei fatti e l'indicazione specifica degli atti e documenti rilevanti; la loro mancanza determina inammissibilità.
Richiamato per la disciplina della conclusione del contratto, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché tendeva a rimettere in discussione il fatto storico della formazione del contratto.
Richiamato in tema di data certa del documento, ma la censura è stata reputata non specifica e in sostanza diretta contro la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.
Richiamato sull'onere della prova, ma non è stata accolta la tesi dell'Agenzia perché il motivo difettava di specificità e mirava a una diversa lettura delle risultanze probatorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, in quanto parte ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica in modo puntuale le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La censura formalmente costruita come violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per contestare la mera ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito, perché tale valutazione è estranea al sindacato di legittimità.
- Il ricorso per cassazione deve soddisfare un rigoroso requisito di specificità, con compiuta esposizione dei fatti rilevanti e puntuale indicazione degli atti e documenti su cui si fonda; la carenza di tali elementi comporta inammissibilità.
- In tema di fruizione di agevolazioni legate a investimenti produttivi, è decisivo accertare il momento in cui l'investimento si è effettivamente avviato o il contratto è stato concluso, secondo la disciplina temporale applicabile al beneficio.
- La parte che intenda contestare l'efficacia probatoria di un documento deve articolare una censura specifica e completa; non è sufficiente proporre una diversa lettura del documento o del suo significato probatorio.
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