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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27198/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva negato a due unità immobiliari il riconoscimento del requisito della ruralità, ritenendo che fossero abitazioni di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, in ragione della superficie superiore a 240 mq. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, e la CTR aveva confermato l'esito valorizzando la destinazione strumentale all'attività agricola, individuata nell'attività di agriturismo svolta presso l'azienda agricola. In Cassazione l'Agenzia articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR si fosse limitata a formule tautologiche; 2) violazione dell'art. 9 d.l. n. 557/1993, dell'art. 61 d.P.R. n. 1142/1999 e del d.m. 2 agosto 1969, per non avere considerato le caratteristiche oggettive degli immobili come abitazioni di lusso; 3) violazione dell'art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993 e dell'art. 61 d.P.R. n. 1142/1999, per avere attribuito natura strumentale all'attività agricola alle unità immobiliari solo perché destinate ad agriturismo, attività che secondo la ricorrente poteva svolgersi anche in unità abitative.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la motivazione apparente perché la CTR, sia pure sinteticamente, aveva espresso la ragione decisoria fondata sulla destinazione strumentale degli immobili all'attività agrituristica. Ha parimenti respinto il secondo e il terzo motivo, affermando che per gli immobili strumentali all'attività agricola la destinazione ad agriturismo è sufficiente a integrare la ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993, e che l'esclusione prevista dalla lett. f) del comma 3 vale solo per le costruzioni destinate ad abitazione, non per quelle strumentali. La Corte ha inoltre formulato il principio secondo cui le costruzioni destinate a ricezione e ospitalità nell'ambito dell'agriturismo svolto da un'azienda agricola sono rurali in quanto strumentali all'attività agricola, senza che operi la preclusione relativa alle abitazioni di lusso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente, quando si traduce in nullità processuale, è deducibile in cassazione come error in procedendo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di deduzione della violazione e falsa applicazione di legge nei motivi relativi al classamento e alla ruralità

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma non consente di denunciare il semplice difetto di sufficienza della motivazione

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    impone un obbligo di motivazione che è violato solo se la motivazione manca o è meramente apparente, perplessa o incomprensibile

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere la motivazione, altrimenti è nulla

  • art. 9, comma 3, d.l. n. 557 del 1993

    disciplina il riconoscimento della ruralità per i fabbricati destinati ad edilizia abitativa e contiene la preclusione per le abitazioni di lusso

  • art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557 del 1993

    riconosce carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola, comprese quelle destinate ad agriturismo

  • art. 61 d.P.R. n. 1142 del 1999

    richiamato ai fini del classamento catastale degli immobili rurali e della loro qualificazione

  • d.m. 2 agosto 1969

    individua le caratteristiche di lusso delle abitazioni, rilevanti per la preclusione alla ruralità delle costruzioni destinate ad abitazione

  • legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 156

    ha delegato la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali distinguendo le abitazioni dai fabbricati strumentali

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, art. 1, comma 5

    prevede il censimento nella categoria D/10 delle costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche

  • d.l. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, inserito dall'art. 2, comma 1, d.P.R. n. 139 del 1998

    la destinazione ad agriturismo è una delle ipotesi esemplificative della strumentalità agricola

  • art. 2135 c.c.

    definisce l'imprenditore agricolo e comprende tra le attività connesse anche la ricezione e ospitalità come definite dalla legge

  • legge 20 febbraio 2006, n. 96

    richiamata per la definizione dell'agriturismo ai fini del riconoscimento della ruralità

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur essendo formalmente presente, non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; una motivazione sintetica è sufficiente se rende comunque percepibile la ragione della statuizione.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il difetto di sufficienza della motivazione non è più deducibile come vizio di legittimità; resta però denunciabile la totale mancanza o apparenza della motivazione quale nullità processuale.
  • Nel regime della ruralità, la distinzione decisiva è tra fabbricati destinati ad abitazione e fabbricati strumentali all'attività agricola: la preclusione relativa alle abitazioni di lusso opera solo per le prime.
  • Per i fabbricati strumentali all'attività agricola, il riconoscimento della ruralità richiede la destinazione a una delle finalità indicate dalla norma, e tra queste rientra espressamente l'agriturismo.
  • Le unità immobiliari destinate a ricezione e ospitalità nell'ambito di un agriturismo svolto da un'azienda agricola possono essere qualificate come strumentali all'attività agricola e quindi rurali, anche se presentano caratteristiche oggettive di lusso proprie delle abitazioni.
  • Ai fini catastali e fiscali, la categoria D/10 è funzionale a distinguere i fabbricati rurali strumentali dalle costruzioni rurali abitative; la disciplina delle abitazioni rurali non può essere estesa ai fabbricati strumentali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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