Sentenza n. 424/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento dell’atto di rigetto definitivo, prot. n. -OMISSIS-, notificato l'11/11/2022, da parte del comune di REGGIO CALABRIA delle istanze di condono edilizio di-OMISSIS- (DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO N. A/-OMISSIS- e SUCCESSIVA DOMANDA DI CONDONO N.-OMISSIS-PROT-OMISSIS-) E -OMISSIS-SANATORIA (DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO DEL -OMISSIS-).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo delle domande di condono edilizio e sanatoria relative a più manufatti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 97 Cost., difetto di motivazione e di istruttoria ed eccesso di potere, sostenendo di avere maturato un legittimo affidamento sull'accoglimento delle domande di condono per il lungo tempo trascorso dalla loro presentazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990, genericità degli addebiti, difetto di motivazione e di istruttoria ed eccesso di potere, contestando in particolare la rilevanza dell'occupazione del demanio marittimo e sostenendo che, ove l'immobile fosse ricaduto nella fascia di rispetto, sarebbe stato necessario il nulla osta previsto dall'art. 55 del Codice della navigazione. Il Comune ha resistito chiedendo il rigetto. In via preliminare il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'eccezione relativa alla mancata notificazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Capitaneria di porto e alla Guardia costiera, non qualificabili come controinteressati tecnici, decidendo nel merito secondo il criterio della ragione più liquida. Dall'istruttoria risultava che gli interessati non avevano prodotto la documentazione obbligatoria richiesta dal Comune, tra cui certificazione statica, concessione o autorizzazione demaniale, nulla osta paesaggistico-ambientale, voltura delle pratiche, elaborati grafici aggiornati e documentazione relativa alla rimozione o riduzione in pristino di ulteriori abusi. Le richieste di integrazione erano state reiterate e recavano l'avvertimento che la mancata produzione avrebbe comportato l'improcedibilità delle domande e il diniego della sanatoria. Il sopralluogo aveva inoltre evidenziato una situazione diversa da quella rappresentata nelle domande, con tre corpi di fabbrica, ulteriori opere e destinazioni d'uso non dichiarate, mancata voltura della pratica relativa a una porzione dell'immobile, occupazione di suolo demaniale, dubbi sulla stabilità e pluralità di vincoli.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché infondato. Ha ritenuto decisiva e non contestata la mancata produzione della documentazione richiesta, indispensabile per istruire le domande e verificare la corrispondenza tra lo stato dichiarato e quello effettivo degli immobili. Ha escluso che il decorso del tempo potesse incidere sul potere comunale di decidere le istanze di condono o generare un affidamento tutelabile alla permanenza dell'abuso edilizio; il tempo, da solo, non legittima l'opera abusiva. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva negato l'omessa integrazione né prodotto prova certa del relativo invio. Il secondo motivo è stato ritenuto non dirimente e non provato: le deduzioni contenute nel ricorso e nella relazione tecnica non erano state prospettate in sede procedimentale e, comunque, l'eventuale insussistenza dell'occupazione demaniale non avrebbe superato le altre ragioni autonome del diniego. In applicazione del principio secondo cui la legittimità di un provvedimento negativo sorretto da motivazioni autonome è mantenuta quando almeno una di esse resiste alle censure, il TAR ha considerato sufficienti, tra l'altro, la carenza documentale e l'impossibilità di verificare lo stato dell'opera. Ha altresì affermato che il condono può riguardare soltanto lo stato dell'immobile esistente al momento della domanda e che modifiche successive fanno venir meno la conoscibilità dell'opera abusiva necessaria alla definizione della pratica. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento è stato invocato per contestare difetto di motivazione e istruttoria, ma il TAR ha escluso la fondatezza della censura perché la documentazione necessaria era stata richiesta più volte e non era stata prodotta.
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato in presenza di un diniego fondato su plurime ragioni, tra cui la mancata produzione della documentazione indispensabile e le difformità tra opere dichiarate e stato reale.
art. 55 Codice della navigazione
La questione del nulla osta relativo alla fascia di rispetto del demanio marittimo è stata ritenuta non decisiva e comunque non provata, poiché altre autonome ragioni sostenevano il diniego.
La disposizione è richiamata con riferimento alle memorie depositate dalle parti prima dell'udienza.
La disposizione è richiamata per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il decorso del tempo dalla presentazione di una domanda di condono edilizio non limita il potere dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza e non genera, da solo, un affidamento tutelabile alla sanatoria o alla permanenza dell'abuso edilizio.
- La mancata produzione della documentazione obbligatoria richiesta dall'amministrazione, quando impedisce di verificare i presupposti della sanatoria e la corrispondenza tra lo stato dichiarato e quello reale dell'immobile, legittima il rigetto della domanda di condono.
- Quando un provvedimento negativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, è sufficiente che almeno una di esse resista alle censure per confermare la legittimità dell'intero provvedimento; l'omessa contestazione specifica di una ragione autonoma può rendere il ricorso infondato o privo di interesse.
- Il condono edilizio può riguardare soltanto lo stato dell'immobile esistente al momento della presentazione della domanda; modifiche o ulteriori opere successive possono impedire la definizione della pratica, perché fanno venir meno la conoscibilità dell'opera abusiva oggetto di sanatoria.
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