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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16800/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società fornitrice, confermando quindi la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva rigettato l'appello e lasciato ferma la revoca fallimentare dei pagamenti effettuati dalla società poi fallita. La ricorrente è stata condannata a rifondere al fallimento le spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società dichiarata fallita per ottenere la revoca di pagamenti, per complessivi euro 31.574,50, eseguiti nei sei mesi anteriori al fallimento in favore di una fornitrice di materiali/beni. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato la revoca, ritenendo che i pagamenti non fossero eseguiti secondo termini d'uso tra le parti e che la creditrice fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza della debitrice. La fornitrice ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso la prassi tra le parti del pagamento tramite cambiali e assegni differiti, ritenendo invece che dal luglio 2015 fosse mutato il modo di pagamento; 2) violazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. per avere negato l'esenzione dalla revocatoria dei pagamenti eseguiti secondo una prassi consolidata tra le parti; 3) vizi motivazionali per non avere considerato la prova testimoniale richiesta a dimostrazione della prassi commerciale tra le parti e per avere ritenuto insufficienti le cambiali come indice di uso negoziale; 4) violazione degli artt. 67 l.fall., 2901, 2697, 2727, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 1176, comma 2, c.c. per avere affermato la conoscenza dello stato di insolvenza sulla base di indizi ritenuti, dalla ricorrente, non gravi, precisi e concordanti o comunque non conoscibili alla data dei pagamenti; 5) violazione dell'art. 67, commi 2 e 3, lett. b), l.fall. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere valorizzato circostanze contrarie alla scientia decoctionis, come la prosecuzione dei rapporti commerciali dopo i pagamenti e il normale svolgimento dell'attività produttiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi, trattati congiuntamente, inammissibili perché le censure miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli indizi, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre ribadito che la prova della scientia decoctionis può essere desunta per presunzioni e che l'esenzione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. richiede la prova di pagamenti eseguiti e accettati secondo termini d'uso, come nuovi accordi o comportamenti di fatto tali da trasformare l'adempimento in esatto e non in ritardato. Poiché la Corte d'appello aveva motivato in modo non apparente e plausibile sull'assenza di una prassi consolidata e sulla conoscenza dell'insolvenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 67 l.fall.

    comma 2; comma 3, lett. a); comma 3, lett. b)

    I pagamenti eseguiti nel periodo sospetto sono revocabili; l'esenzione di cui al comma 3, lett. a), opera solo per pagamenti eseguiti e accettati nei termini d'uso o in base a nuovi accordi/comportamenti di fatto che li rendano adempimenti esatti e non ritardati; la revocatoria richiede, nei casi pertinenti, anche la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dell'accipiens.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per dedurre un preteso travisamento della prova, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove, comprese le presunzioni, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio, salvo motivazione apparente o macroscopica falsa applicazione delle regole inferenziali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio sulla scientia decoctionis e sulla sussistenza della prassi tra le parti.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza; il fatto noto deve consentire di inferire il fatto ignoto secondo una logica probabilistica.

  • art. 2729 c.c.

    La norma sulle presunzioni semplici è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito ha macroscopicamente errato nell'individuare i requisiti di gravità, precisione e concordanza o la regola inferenziale; non è invece consentita la mera proposta di una diversa lettura dei fatti.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma nel caso concreto la decisione si è mantenuta nell'ambito della revocatoria fallimentare e della prova presuntiva della scientia decoctionis.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze sono state qualificate come non idonee a denunciare un vero errore di sussunzione o un omesso esame di fatto decisivo, risolvendosi in una critica alla ricostruzione del fatto e alla motivazione del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta non apparente, né perplessa, né contraddittoria.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla diligenza professionale e alla conoscibilità dell'insolvenza, senza incidere sull'esito del giudizio.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • L. n. 228/2012

    Richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare, la deduzione di una prassi commerciale tra le parti idonea a sottrarre il pagamento alla revoca richiede la prova di un uso realmente consolidato e anteriore ai pagamenti sospetti, risultante da comportamenti di fatto e non soltanto da episodi isolati o da una mera tolleranza occasionale dei ritardi.
  • L'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. costituisce una deroga eccezionale alla regola della revocabilità dei pagamenti nel periodo sospetto e si applica solo se il pagamento è eseguito e accettato secondo termini d'uso tali da trasformare l'adempimento in esatto e non in ritardato.
  • La conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte dell'accipiens può essere provata anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano complessivamente gravi, precisi e concordanti e conducano, secondo normale prudenza e avvedutezza, alla percezione dei sintomi della decozione.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione delle prove o una rilettura alternativa del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge; il sindacato di legittimità riguarda solo l'esistenza di una motivazione non apparente o l'eventuale macroscopica falsa applicazione delle regole sulle presunzioni.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica del fatto storico, della sua emergenza processuale e della sua decisività; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia valorizzato tutte le risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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