Cassazione Civile, Ordinanza n. 37767/2022 del 23/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguardava una pretesa ICI relativa all'anno 2007. La parte contribuente aveva dedotto di avere integralmente versato quanto dovuto in forza dell'avviso di accertamento, producendo documentazione dello sgravio della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione, e aveva chiesto la cancellazione della causa dal ruolo con compensazione delle spese. L'ente impositore aveva confermato lo sgravio e aderito all'istanza. In sede di legittimità la questione processuale centrale è divenuta la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, cioè il venir meno del contrasto tra le parti per fatti sopravvenuti incidenti sulla pretesa tributaria. La ricorrente non otteneva una pronuncia sul merito della pretesa impositiva, perché il processo si è chiuso per estinzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, rilevando che la definizione sopravvenuta della controversia tributaria aveva fatto venir meno la posizione di contrasto tra le parti e, quindi, l'interesse alla decisione sul merito. Ha inoltre posto definitivamente le spese di lite a carico di chi le aveva anticipate, in applicazione della disciplina speciale richiamata. È stata esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché tale meccanismo sanzionatorio opera solo quando il ricorso per cassazione sia rigettato, dichiarato inammissibile o improcedibile, mentre qui vi è stata declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 46, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La cessazione della posizione di contrasto tra le parti per fatti sopravvenuti che incidono sul petitum e sulla causa petendi comporta l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
art. 46, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere; esso opera invece in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro rispetto al quale si commisura l'eventuale ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Indicato per la celebrazione della camera di consiglio non partecipata mediante collegamento da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
Richiamato quale disposizione di proroga delle modalità di trattazione da remoto.
Massime di principio
- La sopravvenienza, in corso di causa, di fatti che eliminano la controversia sostanziale sulla pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
- Ai fini della cessazione della materia del contendere, rileva che il fatto sopravvenuto incida sul petitum o sulla causa petendi, facendo venir meno l'interesse alla decisione.
- Nel processo tributario, quando la lite si definisce per cessazione della materia del contendere, le spese restano definitivamente a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa disciplina espressa.
- Il raddoppio del contributo unificato è applicabile solo se il ricorso per cassazione viene rigettato, dichiarato inammissibile o improcedibile; non opera quando il processo si chiude per cessazione della materia del contendere.
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