Cassazione Civile, Ordinanza n. 11197/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il disconoscimento, da parte dell'ente previdenziale, di giornate di lavoro agricolo riferite ad annualità pregresse e la conseguente domanda della lavoratrice di accertamento del rapporto di lavoro con l'azienda agricola indicata negli atti e del diritto a trattenere le prestazioni previdenziali già ricevute. La Corte d'appello aveva ritenuto tardiva l'azione, perché il disconoscimento era stato pubblicato telematicamente in un arco temporale compreso tra il 15 e il 30 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, e il termine decadenziale per agire in giudizio era decorso. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 38, commi 6 e 7, del d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che la disciplina fosse stata applicata retroattivamente anche a giornate di occupazione anteriori al 31 dicembre 2010; 2) violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 11 preleggi, assumendo che tale interpretazione lederebbe il principio di irretroattività, l'eguaglianza, la ragionevolezza, l'affidamento e il diritto di difesa, cancellando rapporti di lavoro risalenti senza adeguata tutela.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha richiamato il proprio precedente del 2022 e la sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2021, affermando che la notifica telematica del disconoscimento può riguardare anche giornate di lavoro riferite a elenchi nominativi annuali anteriori all'entrata in vigore dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011. Ha inoltre escluso profili di illegittimità costituzionale, osservando che la disciplina opera per i disconoscimenti successivi alla sua entrata in vigore, persegue finalità di efficienza e speditezza dell'azione amministrativa e non sacrifica in modo sproporzionato il diritto di difesa, soprattutto nel peculiare settore del lavoro agricolo. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese, per la limitata attività difensiva dell'INPS; è stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, commi 6 e 7, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
La pubblicazione telematica del disconoscimento da parte dell'INPS è modalità esclusiva di notifica per gli atti successivi all'entrata in vigore della norma e può riguardare anche giornate lavorative di annualità precedenti.
Norma di conversione del d.l. n. 98 del 2011 richiamata per la disciplina della pubblicazione telematica.
art. 11 d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375
Il silenzio-rigetto si forma per decorso del termine sulle istanze amministrative, da cui decorrono i successivi termini di impugnazione.
art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7
Stabilisce il termine di 120 giorni per instaurare il giudizio dopo la definitività del provvedimento amministrativo.
Norma di conversione del d.l. n. 7 del 1970 richiamata per il termine di decadenza giudiziale.
Hanno consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio con ordinanza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 3 Cost.
È stata esclusa la violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, perché la disciplina ha una giustificazione oggettiva nel settore agricolo.
art. 24 Cost.
È stata esclusa la lesione del diritto di difesa, poiché la pubblicazione telematica è ritenuta idonea a garantire conoscibilità dell'atto.
art. 11 preleggi
È stato escluso il contrasto con il principio di irretroattività, poiché la disciplina opera per gli atti successivi alla sua entrata in vigore.
art. 23, secondo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87
È richiamato per escludere la necessità di rimettere la questione alla Corte costituzionale, non essendovi dubbi di legittimità costituzionale rilevanti.
art. 43, comma 7, d.l. 16 luglio 2020, n. 76
Ha abrogato la disciplina previgente, prevedendo modalità individuali di comunicazione più garantistiche.
Norma di conversione del d.l. n. 76 del 2020, richiamata con riguardo alla nuova disciplina della comunicazione agli interessati.
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
Consente il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.
art. 380-bis.1, primo comma, c.p.c.
Fondamento della trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
Fondamento della riserva di deposito dell'ordinanza dopo la camera di consiglio.
art. 4315/2020 S.U. Cass.
Richiamato per affermare l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- La pubblicazione telematica del disconoscimento delle giornate lavorative effettuata dall'INPS, prevista dall'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, è idonea a integrare la notifica dell'atto anche con riferimento a giornate riferite ad annualità anteriori all'entrata in vigore della norma, purché il disconoscimento sia successivo alla sua efficacia.
- In materia di elenchi dei lavoratori agricoli, il sistema delle decadenze amministrative e giudiziali deve essere coordinato con la formazione del silenzio-rigetto e con i termini per l'azione giudiziaria, che decorrono dalla definitività del provvedimento amministrativo.
- Nel settore del lavoro agricolo, la previsione di una comunicazione telematica e di termini decadenziali risponde a esigenze di efficienza amministrativa, speditezza e contenimento del contenzioso, ed è giustificata dalla particolare difficoltà di accertare tempestivamente la genuinità dei rapporti denunciati.
- Non è configurabile una tutela dell'affidamento nell'immutabilità della disciplina o nell'intangibilità delle posizioni lavorative quando l'ordinamento attribuisce all'ente previdenziale il potere di effettuare verifiche sulla effettività del rapporto di lavoro.
- La scelta legislativa di una modalità di comunicazione erga omnes può essere ritenuta compatibile con il diritto di difesa se il mezzo prescelto è astrattamente idoneo a rendere conoscibile l'atto ai destinatari e non impone un sacrificio sproporzionato delle loro posizioni giuridiche.
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